Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 352/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'accertamento dello status di pubblico dipendente nei ruoli della magistratura;

Giustizia amministrativa202000560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: controversia volta all’accertamento dello status di pubblico dipendente del magistrato onorario e alle conseguenti pretese economiche, contributive e risarcitorie

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni centrali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento chiedendo il riconoscimento dello status giuridico di pubblico dipendente, a tempo pieno o parziale, nell’ambito della magistratura oppure, in subordine, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Ha domandato inoltre la ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale dalla data del primo incarico, il pagamento delle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., il riconoscimento di un trattamento contributivo equivalente a quello dei magistrati togati e degli altri dipendenti pubblici, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione di rapporti a termine ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal comportamento illecito del legislatore, ritenuto contrario alla Carta Sociale Europea e alle direttive dell’Unione europea. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale e funzionale del TAR Marche in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14 e 135 c.p.a. Il ricorrente ha aderito all’eccezione.

La decisione

Il TAR Marche ha declinato la propria competenza in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ritenendo fondata l’eccezione delle amministrazioni e richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio sussiste per le controversie relative allo status dei magistrati ordinari adottate ai sensi dell’art. 17 della legge n. 195/1958. Tale competenza è stata ritenuta applicabile anche alle controversie riguardanti lo status dei magistrati onorari, poiché questi sono funzionalmente inseriti nell’organizzazione giudiziaria, svolgono funzioni pubbliche, sono soggetti a doveri analoghi a quelli dei magistrati ordinari e sono interessati da provvedimenti adottati con l’intervento dei medesimi organi dell’ordinamento giudiziario. L’attrazione al TAR Lazio opera anche quando il giudizio non abbia natura meramente impugnatoria e sia stato introdotto con un’azione di accertamento diretta a sollecitare il riconoscimento di una posizione di status. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di competenza funzionale.

  • art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.

    le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195

    La disposizione attribuisce alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari; il giudice ne estende l’applicazione, per ragioni funzionali, alle controversie concernenti lo status dei magistrati onorari.

  • art. 17, comma 2, legge 24 marzo 1958, n. 195

    Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia

    La disciplina delle forme e degli organi competenti per i provvedimenti riguardanti i magistrati giustifica l’esigenza di concentrazione presso il TAR Lazio delle controversie relative al loro status.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato per evidenziare la corrispondenza funzionale tra magistrati onorari e magistrati ordinari.

  • art. 1, comma 2, legge 21 novembre 1991, n. 374

    Richiamato per la qualificazione del giudice di pace quale funzionario onorario.

  • art. 11, comma 1, legge 21 novembre 1991, n. 374

    Richiamato insieme all’art. 1 per i contenuti sostanziali del rapporto del giudice di pace.

  • art. 10, comma 1, legge 21 novembre 1991, n. 374

    Richiamato per l’assoggettamento dei giudici di pace ai doveri previsti per i magistrati ordinari.

  • art. 20 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamato quale disposizione che ha sostituito l’art. 42-septies dell’ordinamento giudiziario e impone ai giudici onorari l’osservanza, in quanto compatibili, dei doveri dei magistrati ordinari.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dal ricorrente a fondamento della domanda di differenze retributive, senza essere esaminato nel merito dal TAR Marche.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Invocato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria per reiterazione di rapporti a termine, non esaminata nel merito per la declinatoria di competenza.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, prevista per le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, si applica anche alle controversie aventi a oggetto lo status dei magistrati onorari quando questi siano funzionalmente inseriti nell’organizzazione giudiziaria e svolgano funzioni pubbliche assimilabili, sotto il profilo rilevante, a quelle dei magistrati ordinari.
  • L’attrazione alla competenza funzionale del TAR Lazio opera anche per le azioni di accertamento e per le domande non meramente impugnatorie, quando la controversia miri sostanzialmente a ottenere dall’organo di autogoverno o dalle amministrazioni competenti una determinazione favorevole sullo status del magistrato.
  • La competenza centralizzata prevista per le controversie riguardanti lo status dei magistrati è giustificata dall’esigenza di assicurare uniformità e omogeneità nella decisione delle controversie relative all’ordinamento giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.