Sentenza del 01/07/2022 n. 2189 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente proponeva l'appello e, contestualmente o successivamente, chiedeva l'ammissione di nuovi documenti non prodotti in primo grado; la questione centrale era se il divieto generalizzato previsto dall'art. 345 c.p.c. (che vieta la produzione di nuovi mezzi di prova in appello nel processo civile) si estendesse anche al processo tributario o se, invece, trovasse applicazione l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 che disciplina specificamente la produzione documentale in grado d'appello tributario
La decisione
la corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. non è applicabile al processo tributario nella misura in cui il D.Lgs. 546/1992 contiene norme speciali; pertanto è stata ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, con i limiti e le condizioni ivi previste (esame di rilevanza, tempestività e possibilità di controparte di replica). In sintesi, l'istanza di ammissione dei documenti è stata accolta e i documenti sono stati valutati nel merito della controversia
Norme richiamate
norma del codice di procedura civile che vieta la formazione di nuovi mezzi di prova in appello nel processo civile; è stata interpretata come non immediatamente applicabile al processo tributario quando sussistono norme speciali che disciplinano la materia
norma speciale del processo tributario che prevede la possibilità di produrre nuovi documenti in appello; la corte ha fatto valere la specialità della norma rispetto al regime civile, ammettendo la produzione documentale in appello nel contesto tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario prevale la normativa speciale (D.Lgs. 546/1992) su quella processuale civile generica quando regola la stessa materia: pertanto divieti generali del codice di procedura civile non si applicano automaticamente se esiste una disciplina speciale.
- L'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello; tuttavia l'ammissione è subordinata a criteri come rilevanza, tempestività e il rispetto del principio del contraddittorio.
- Chi intende produrre nuovi documenti in appello deve motivare la loro rilevanza e, se possibile, spiegare perché non siano stati prodotti in primo grado (anche se la sola giustificazione non è sempre necessaria se la norma speciale lo consente), e deve mettere la controparte nelle condizioni di replicare.
- L'ammissibilità va valutata caso per caso: anche se la norma speciale ammette nuovi documenti, il giudice d'appello può escludere documenti irrilevanti, pertinenti solo marginalmente o presentati in mala fede o in modo tardivo che pregiudichi il contraddittorio.
- In presenza di conflitto tra norme, la regola speciale (tribunale tributario) prevale sulla regola generale (c.p.c.); quindi in contenziosi amministrativi o tributari verificare sempre la presenza di disposizioni speciali che disciplinano l'onere probatorio in appello.
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