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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 825 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Emissione di un ruolo straordinario e procedura Concorsuale. Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione di primo grado che aveva annullato/iscritto a ruolo straordinario l'intero credito fiscale derivante da avviso di accertamento non definitivo. L'Agenzia sosteneva che l'apertura della procedura concorsuale (amministrazione straordinaria) costituisce di per sé un "fondato pericolo per la riscossione" (periculum in mora) che legittima l'iscrizione dell'intero importo a ruolo straordinario ex art. 15‑bis DPR 29/9/1973 n.602.

La decisione

La Commissione Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che, pur essendo la procedura concorsuale indice di una situazione di rischio per la riscossione, ciò non legittima automaticamente l'iscrizione a ruolo straordinario: l'Amministrazione deve indicare nella cartella/ruolo le ragioni specifiche (anche sintetiche) che dimostrino il "fondato pericolo per la riscossione". In mancanza di tale motivazione la procedura straordinaria non è giustificata. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15‑bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    prevede l'iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo indicato in avviso di accertamento non definitivo in presenza di fondato pericolo per la riscossione

    La norma è di deroga e consente la riscossione integrale su accertamenti non definitivi solo se sussiste un "fondato pericolo per la riscossione"; tale sussistenza deve essere motivata e non può essere affermata aprioristicamente.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    disciplina l'iscrizione nei ruoli ordinari (terzo delle imposte e interessi, esclusione delle sanzioni)

    Contrasta con la procedura straordinaria: l'iscrizione ordinaria comporta limiti alla somma iscritta; l'art.15 fornisce il parametro di confronto per la carattere eccezionale dell'art.15‑bis.

  • art. 7, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Principio generale sul dovere di motivazione degli atti tributari; rafforza l'obbligo per l'Amministrazione di indicare le ragioni del provvedimento impositivo o di riscossione.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento, deve indicare la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva

    Impone l'obbligo di motivazione anche nei ruoli; ne deriva che l'iscrizione a ruolo straordinario richiede una motivazione delle ragioni per procedere in deroga.

  • art. 1, comma 2, d.m. n. 321/1999

    Prevede che nel ruolo sia indicata sinteticamente la base su cui è effettuata l'iscrizione a ruolo; supporta l'onere motivazionale dell'Amministrazione.

  • Giurisprudenza citata

    Cass. Sez. U, 15/03/2012, n.4126; Cass. Sez. 1, 02/10/2019, n.24589

    Orientamenti di legittimità che indicano che la dichiarazione di fallimento/concorsuale non garantisce automaticamente la soddisfazione privilegiata del credito tributario e che il ruolo straordinario resta misura eccezionale; la Corte suprema ha chiarito limiti al comportamento dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato) può segnalare un rischio per la riscossione ma non giustifica automaticamente l'iscrizione a ruolo straordinario: l'Amministrazione deve motivare specificamente il "fondato pericolo per la riscossione".
  • La motivazione può essere sintetica ma deve contenere fatti e circostanze concreti (per relationem) che giustifichino la deroga: senza ciò è compromesso il diritto di difesa del contribuente e l'atto è contestabile.
  • Nei casi analoghi occorre verificare nella cartella/ruolo la presenza di indicazioni sui fatti costitutivi della scelta di procedere a ruolo straordinario (es. dissesti patrimoniali gravissimi, occultamento di beni, rischio concreto di dissipazione), e impugnare la cartella se tali elementi mancano o sono generici.
  • La procedura concorsuale produce il concorso dei crediti e la par condicio creditorum; pertanto l'Amministrazione fiscale mantiene un credito concorsuale e l'iscrizione a ruolo non è strumento necessario per la domanda di ammissione al passivo.
  • Dal punto di vista processuale e pratico, il contribuente che riceve una cartella di ruolo straordinario senza motivazione specifica ha buone ragioni per proporre ricorso; i tribunali possono, anche per ragioni di giurisprudenza non del tutto uniforme, compensare le spese di lite.

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