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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 862 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU 2012 relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria (leasing). La contribuente contestava la sua soggettività passiva sostenendo che, nonostante la risoluzione del contratto, l'immobile risultava ancora in uso alla società utilizzatrice che non aveva riconsegnato il bene, e quindi non doveva essere gravata dall'IMU.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha confermato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 e secondo la giurisprudenza citata, l'obbligazione IMU grava sull'utilizzatore (lessee) fin dalla sottoscrizione del contratto di leasing e cessa con la scadenza o la risoluzione del contratto. Di conseguenza, una volta risolto il contratto la soggettività passiva torna al locatore anche se quest'ultimo non ha ancora riacquistato la disponibilità materiale dell'immobile. L'avviso di accertamento è stato confermato e la parte soccombente è stata condannata alle spese del grado per euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    L'obbligazione IMU, in caso di leasing, grava sull'utilizzatore dal momento della sottoscrizione del contratto e cessa con la scadenza o la risoluzione del medesimo; la rilevanza fiscale è data al vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata e non alla sola detenzione materiale.

  • Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13120 del 27/04/2022

    Conferma il principio che la titolarità dell'obbligazione IMU segue il vincolo contrattuale del leasing, perdurando fintantoché il rapporto giuridico è in vita e cessando con la sua estinzione.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29973 del 19/11/2019

    Sottolinea la distinzione tra IMU e TASI: per la TASI rileva la detenzione materiale fino alla riconsegna del bene, mentre per l'IMU conta la sussistenza del vincolo contrattuale di leasing.

Massime di principio

  • In caso di leasing (locazione finanziaria) la responsabilità fiscale per l'IMU spetta all'utilizzatore finché il contratto è in essere; la risoluzione o la naturale scadenza del contratto estinguono l'obbligo a carico dell'utilizzatore.
  • La detenzione materiale del bene non determina di per sé la soggettività passiva IMU: ciò che conta è l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata.
  • Dopo la risoluzione del contratto di leasing, l'obbligo IMU ritorna al locatore anche se la riconsegna materiale non è ancora avvenuta; pertanto un occupante senza titolo non mantiene la qualifica di soggetto passivo IMU.
  • È necessario distinguere IMU e TASI: per la TASI può rilevare la detenzione materiale fino alla riconsegna, mentre per l'IMU prevale la valutazione della posizione contrattuale.
  • In situazioni analoghe il contribuente che intenda evitare la tassazione deve documentare la persistenza del vincolo contrattuale (es. mancata risoluzione) o, se il contratto è risolto, il locatore deve documentare la cessazione contrattuale per essere considerato soggetto passivo; senza tale prova le commissioni tendono a confermare l'accertamento.

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