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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 167 - Corte Costituzionale

Privilegio, pegno e ipoteca.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'agente aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare con il privilegio generale sui beni mobili previsto dall'art. 2751-bis, n. 3 c.c. non solo per le provvigioni maturate nell'ultimo anno, ma anche per il credito di rivalsa dell'IVA gravante su tali provvigioni. La norma, diversamente da quanto previsto per i professionisti (art. 2751-bis, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 474, legge n. 205/2017), non estendeva espressamente il privilegio al credito di rivalsa IVA per gli agenti. Il giudice delegato ha ritenuto la mancata estensione irragionevole e potenzialmente discriminatoria in violazione dell'art. 3 Cost., perché, nella fattispecie degli agenti che svolgono una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, l'omissione può determinare una sostanziale decurtazione del credito per provvigioni e impedire il soddisfacimento nella procedura concorsuale.

La decisione

la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 3, c.c. e dell'art. 1, comma 474, legge n. 205/2017 nella parte in cui non prevedono, a favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare esteso al credito di rivalsa per l'IVA sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. La declaratoria è limitata: l'estensione del privilegio è riconosciuta solo per gli agenti nella specifica situazione di prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale (quindi analogabili ai prestatori d'opera per i quali il privilegio era già stato esteso). Restano impregiudicati i poteri discrezionali del legislatore in altri ambiti e la disposizione è chiarita nei limiti indicati dalla Corte. La sopravvenuta modifica dell'art. 26 DPR 633/1972 (decreto-legge n. 73/2021, art. 18) non ha escluso la rilevanza della questione ai fini del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, numero 3), codice civile

    originariamente riconosceva il privilegio generale sui mobili per le provvigioni dovute all'agente per l'ultimo anno e per le indennità di cessazione, ma non estendeva espressamente tale privilegio al credito di rivalsa IVA; la Corte ha dichiarato illegittima, nella parte omissiva, la mancata estensione per gli agenti che svolgono prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

  • art. 1, comma 474, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)

    ha modificato l'art. 2751-bis, n. 2), estendendo ai professionisti (e ai prestatori d'opera) il privilegio generale anche al credito di rivalsa IVA; la Corte ha rilevato l'irragionevolezza dell'esclusione analoga per talune categorie di agenti in situazione comparabile.

  • art. 3 Costituzione

    fondamento della doglianza: principio di eguaglianza e ragionevolezza; la Corte ha ritenuto che la disciplina differenziata sia irragionevole e discriminatoria nei confronti degli agenti che, per la loro concreta modalità di svolgimento dell'attività, sono omogenei ai prestatori d'opera cui il privilegio era stato esteso.

  • art. 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    disciplinava le note di variazione per il recupero dell'IVA non incassata; la norma, così com'era, imponeva spesso di attendere la conclusione della procedura concorsuale per la variazione in diminuzione, aggravando l'effetto sulla provvigione dell'agente. Successivamente modificata dal d.l. 73/2021, art. 18, per consentire variazioni sin dall'apertura della procedura, ma tale sopravvenienza non ha rimosso il vizio costituzionale rilevato.

  • art. 2758, secondo comma, codice civile

    prevedeva un privilegio speciale per i crediti di rivalsa IVA sul bene mobile oggetto della cessione o a cui si riferisce il servizio; tuttavia spesso inefficace per prestazioni non riferibili a beni specifici.

  • art. 2772, terzo comma, codice civile

    prevedeva analogo privilegio speciale per i crediti di rivalsa IVA sugli immobili; anch'esso non assicura tutela efficace quando la prestazione non riguarda beni identificabili.

  • legge 29 luglio 1975, n. 426

    riformò i privilegi civilistici introducendo l'art. 2751-bis; contestualizza l'evoluzione normativa dei privilegi mobiliari.

  • decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 18 (convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106)

    ha modificato l'art. 26 DPR 633/1972 per consentire la variazione in diminuzione dell'IVA sin dall'apertura della procedura concorsuale, attenuando gli effetti pratici dell'omissione normativa ma senza eliminare il problema di principio risolto dalla Corte.

  • art. 409, n. 3, codice di procedura civile e legge n. 81/2017

    riferimenti processuali che accomunano, per talune prestazioni, agenti e prestatori di lavoro autonomo (prestazione di opera continuativa e coordinata), giustificando la comparazione ai fini della tutela privilegiata.

Massime di principio

  • Se l'agente svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il suo credito per provvigioni dell'ultimo anno deve essere considerato omogeneo al credito del prestatore d'opera autonomo: pertanto il privilegio generale sui mobili si estende anche al credito di rivalsa IVA relativo a quelle provvigioni.
  • La tutela privilegiata si applica ai soggetti il cui rapporto abbia natura personale e di lavoro (non alle società di capitali che svolgono l'attività d'agenzia), salvo valutazione concreta che dimostri la prevalenza della funzione lavoro sul capitale (es. società personali con attività svolta direttamente dagli agenti-soci).
  • La Corte interviene per sanare disparità di trattamento irragionevoli tra situazioni omogenee; tuttavia non può creare nuovi privilegi oltre la norma: l'estensione è ammessa quando la comparazione è fondata sulla stessa ratio di tutela già prevista per altra categoria.
  • La modifica normativa sull'art. 26 DPR 633/1972 (possibilità di variazione IVA dall'apertura della procedura) riduce l'impatto pratico della mancata estensione, ma non impedisce la declaratoria di incostituzionalità se permane una disparità di trattamento ingiustificata di principio.
  • Prassi operativa consigliata: in procedure concorsuali l'agente che rivendichi provvigioni e IVA di rivalsa deve documentare la natura continuativa e coordinata, prevalentemente personale, della prestazione e chiedere l'ammissione del credito al privilegio generale sui mobili; il curatore e il giudice dovranno valutare la sussistenza dei requisiti alla luce del principio di eguaglianza sancito dalla sentenza.

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