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Sentenza

Sentenza n. 16039/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Deliberazione della ASL Roma 4 n. 876 del 21.11.2025; - della lettera di invito, predisposta dalla ASL Roma 4 con determina n. 876 del 21.11.2025 (in atti riportato erroneamente con data del 21.11.2026), per il Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia finalizzata alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura in acquisto di n. 2 lava strumenti per le esigenze del Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; CIG B9865E4996; - del verbale n. 2 del 19.03.2026 con il quale la P.A. ha chiesto, alla ricorrente, chiarimenti sull’offerta classificata come “anomala”; - della successiva comunicazione inviata, in pari data a mezzo pec, alla ricorrente e con la quale la stazione appaltante chiedeva spiegazione sull’offerta ritenuta anomala; - del verbale del R.U.P. n. 1 del 02.04.2026 nel quale la stazione appaltante da atto di errori nel sistema telematico della piattaforma “STELLA” e conseguentemente riformula la graduatoria collocando la ricorrente in quarta posizione; - del verbale n 2 del 15.04.2026 con il quale la stazione appaltante ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore della soc. GM Medica s.r.l.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, anche non noti alla ricorrente e la (eventuale) stipulazione del relativo contratto.

Giustizia amministrativa202605672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura negoziata per la fornitura di due lava strumenti per il Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, compresa la richiesta di giustificazioni sull’anomalia, la riformulazione della graduatoria che collocava la ricorrente al quarto posto e la proposta di aggiudicazione a GM Medica S.r.l.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa partecipante ha impugnato gli atti della procedura negoziata indetta dall’ASL Roma 4 per acquistare due lava strumenti, da aggiudicare al minor prezzo. In particolare, ha contestato la richiesta di chiarimenti sulla propria offerta, qualificata come anomala, e la successiva riformulazione della graduatoria, motivata da errori della piattaforma telematica STELLA, che l’ha collocata al quarto posto, nonché la proposta di aggiudicazione a GM Medica S.r.l. In sede cautelare il TAR aveva rilevato l’apparente contraddittorietà della lex specialis: l’art. 16 rinviava alla verifica dell’anomalia secondo l’art. 110 del d.lgs. 36/2023, mentre l’art. 22 prevedeva l’esclusione automatica in presenza di almeno cinque offerte ammesse; aveva inoltre ritenuto che, avviata la verifica in contraddittorio, la stazione appaltante dovesse completarla prima di escludere la ricorrente. Dopo la revoca della gara, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo la richiesta di cessazione della materia del contendere. La revoca della procedura e la conseguente riedizione della gara non hanno attribuito alla ricorrente il bene della vita richiesto — l’aggiudicazione, l’eventuale inefficacia del contratto e il subentro — ma hanno fatto venir meno l’utilità concreta di una decisione sull’impugnazione della precedente procedura. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso. Le spese sono state compensate, ritenendosi sufficiente la liquidazione già disposta con l’ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a.: a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite; b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto; se invece un fatto sopravvenuto rende inutile l’eventuale accoglimento senza soddisfare la pretesa sostanziale, ricorre la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a.: a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite; b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere

    La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, per effetto di circostanze sopravvenute, l’accoglimento del ricorso non può più procurare alcuna utilità al ricorrente, anche se questi non ha conseguito il bene della vita originariamente perseguito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia attribuito in via amministrativa al ricorrente il bene della vita richiesto; non è sufficiente che un provvedimento sopravvenuto renda priva di utilità la decisione sul ricorso.
  • La revoca di una procedura di gara, con conseguente riedizione della procedura, determina sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione degli atti della gara revocata quando il ricorrente non ha ottenuto l’aggiudicazione o altro bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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