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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 1521/2024 del T.a.r. Calabria.

Giustizia amministrativa202500325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1521/2024 del TAR Calabria, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1521/2024 del TAR Calabria, nella parte in cui aveva condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio, con nota del 24 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto il pagamento dovuto, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento previsto dalla sentenza ottemperanda è intervenuto durante il giudizio. Il Collegio ha comunque regolato le spese sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo l’amministrazione resistente virtualmente soccombente per non aver provveduto spontaneamente all’adempimento prima dell’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato a pagare al ricorrente euro 414,00, oltre accessori di legge. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue al soddisfacimento della pretesa azionata nel corso del giudizio; tale declaratoria non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento o comunque l’integrale soddisfacimento dell’obbligo risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che non aveva spontaneamente eseguito il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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