Sentenza del 17/05/2016 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Associazionesportiva dilettantistica - esercizio di attività - centro fitness - quota diiscrizione proporzionale a servizi fruiti - pubblicità commerciale - comunanzadi spazi con società sportiva - regime fiscale speciale - permane - contestocommerciale - è compatibile. Associazione - responsabilità del Presidente -art. 38 Cod. civ. - presupposto - azione in nome e per conto dell'associazione- estendibilità al diritto tributario - presupposto - sottoscrizione di atti dinatura tributaria. Un'associazionesportiva dilettantistica rimane tale, e può così continuare a trarre beneficiodal regime fiscale di favore per essa disposto dal legislatore, anche quandomodula la quota di iscrizione pretesa dagli associati sulla base della minore omaggiore fruizione delle strutture (nel caso di specie, un centro fitness) daparte di questi ultimi. È compatibile con la natura associativa sia l'utilizzodi una pubblicità commerciale aggressiva per l'incremento degli associati, siala condivisione delle strutture stesse con altra società commerciale presso laquale gli associati possono rivolgersi per la fruizione di ulteriori servizi.L'art. 38 Cod. civ., che obbliga il rappresentante di una società per gli atticompiuti in nome e per conto di questa non può essere applicato al dirittotributario (responsabilizzando così in solido il rappresentantedell'associazione con quest'ultima) a meno che questo non abbia sottoscrittoatti di natura tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ritenuto incompatibili con la natura non commerciale dell'associazione alcune modalità operative: la modulazione della quota di iscrizione in base alla maggiore o minore fruizione del centro fitness, l'impiego di pubblicità commerciale aggressiva per acquisire associati e la condivisione degli spazi con una società sportiva commerciale che offriva ulteriori servizi. Era inoltre contestata la responsabilità solidale del Presidente ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che un'associazione sportiva dilettantistica può conservare la propria natura associativa e beneficiare del regime fiscale agevolato anche se determina le quote in funzione dell'intensità di utilizzo delle strutture, utilizza strumenti pubblicitari commerciali e condivide gli spazi con una società commerciale. Tali elementi, considerati singolarmente, non dimostrano automaticamente l'esercizio di un'attività commerciale incompatibile con lo status associativo. È stata inoltre esclusa l'applicazione automatica dell'art. 38 c.c. in materia tributaria: il Presidente non risponde personalmente e solidalmente dei debiti fiscali dell'associazione per il solo fatto di ricoprire la carica, salvo che abbia sottoscritto atti di natura tributaria o abbia agito personalmente in nome e per conto dell'associazione.
Norme richiamate
Art. 38 del Codice civile
Il rappresentante risponde personalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione.
La norma non comporta, da sola, la responsabilità tributaria personale e solidale del rappresentante. Nel diritto tributario occorre verificare una specifica condotta del rappresentante, in particolare la sottoscrizione di atti tributari o l'assunzione personale dell'obbligazione.
Regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche
La qualificazione associativa non viene meno automaticamente per la presenza di modalità organizzative o promozionali tipiche del mercato. La valutazione deve considerare complessivamente l'attività svolta e l'effettiva permanenza dei requisiti associativi, senza attribuire valore decisivo a un singolo indice.
Massime di principio
- La differenziazione delle quote associative in base all'uso effettivo delle strutture non trasforma automaticamente l'attività dell'associazione in attività commerciale, purché resti collegata alla vita associativa e non costituisca il corrispettivo di un'attività commerciale autonomamente organizzata.
- L'utilizzo di pubblicità commerciale e la condivisione di spazi con imprese non sono, da soli, incompatibili con la natura di associazione sportiva dilettantistica; occorre valutare l'insieme delle modalità operative e la reale funzione dell'attività.
- La presenza di servizi ulteriori offerti da una società commerciale distinta non determina automaticamente la perdita delle agevolazioni dell'associazione, se le attività e i soggetti restano effettivamente separati.
- Il Presidente o rappresentante legale non è responsabile in via automatica dei debiti tributari dell'associazione: la responsabilità personale richiede uno specifico atto o comportamento riconducibile direttamente al rappresentante.
- Per mantenere il regime fiscale agevolato è comunque essenziale conservare una struttura associativa reale, con effettiva partecipazione degli associati, corretta documentazione interna, separazione dalle attività commerciali e coerenza tra statuto e attività concretamente svolta.
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