Cassazione Civile, Ordinanza n. 18105/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, ritenendola efficace ai sensi dell’art. 390 c.p.c. anche senza accettazione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in favore della controricorrente e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario della stessa.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1515/2023 della Corte d’appello di Salerno, affidandolo a due motivi, ma nel testo fornito non sono indicati il contenuto sostanziale della controversia originaria né le censure specifiche dedotte nei motivi. Dopo la formulazione di una proposta di definizione anticipata, la ricorrente ha chiesto la decisione; successivamente, prima dell’udienza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato per la fissazione della decisione in camera di consiglio a seguito della proposta di definizione anticipata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come base processuale per la decisione in camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso è ritenuta rituale ed efficace e produce l’estinzione del giudizio di cassazione.
La mancata accettazione della rinuncia non impedisce la pronuncia sulle spese; il secondo comma consente la regolazione delle spese a carico della parte rinunciante.
Richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non preclude la statuizione sulle spese, che possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
- Ai fini della regolazione delle spese, il comportamento processuale della parte che rinuncia tardivamente può essere valorizzato dal giudice di legittimità.
- La richiesta di decisione dopo una proposta di definizione anticipata e la successiva rinuncia non impediscono che il giudizio sia estinto per effetto della rinuncia stessa.
Come è indicizzato
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