Cassazione Penale, Sentenza n. 19491/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 31 gennaio 2019. Il ricorso contestava l'applicazione da parte della Corte d'appello della disciplina della prescrizione posteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 134/2021, sostenendo invece che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si dovesse applicare la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 ("legge Orlando"), con le relative ipotesi di sospensione del termine di prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Richiamando la decisione delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, ha statuito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017, che ha introdotto una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di primo o secondo grado fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo non superiore a 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado. Applicando questa regola al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il reato non fosse prescritto alla data della sentenza di appello (28 marzo 2024) e che la prescrizione sarebbe maturata il 30 giugno 2025. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma che descrive il reato contestato (violazione della disciplina sulla circolazione stradale), indicata come fattispecie di reato per la quale si discute la prescrizione
art. 159 cod. pen. (comma 2)
art. 159, comma 2, cod. pen.
la disposizione disciplina le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione; con la legge n. 103/2017 il comma 2 è stato modificato introducendo la sospensione decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo o secondo grado fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo massimo di 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 159 c.p. introducendo nuove ipotesi di sospensione della prescrizione applicabili ai reati commessi dal 3 agosto 2017 in poi (art. 1, comma 15, della legge citata)
legge 27 novembre 2021, n. 134 (art. 2, comma 1, lett. a))
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della prescrizione; la controversia verteva sulla portata temporale di queste modifiche rispetto ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che per quel periodo continua ad applicarsi la disciplina della legge n. 103/2017
sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione (udienza 12 dicembre 2024)
sentenza Sezioni Unite, udienza pubblica del 12 dicembre 2024
le Sezioni Unite hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017 in materia di sospensione della prescrizione; decisione vincolante per i giudici di merito e di legittimità
sentenza n. 10483/2024 (Quarta Sezione) richiamata
sentenza n. 10483 del 2024
giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, che aveva affermato l'applicabilità della disciplina della legge n. 103/2017 per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2020; serviva a sostenere la tesi del Procuratore generale
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017 ("legge Orlando") in materia di sospensione del corso della prescrizione.
- La sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 comprende il periodo decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo o secondo grado fino alla pronuncia del grado successivo, fino a un massimo di 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado; tale sospensione va conteggiata nel calcolo del termine prescrizionale.
- Le modifiche legislative successive (es. legge n. 134/2021) non eliminano retroattivamente l'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo 3.8.2017–31.12.2019, in base alla pronuncia delle Sezioni Unite.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare le date effettive di deposito della motivazione e di pronuncia delle sentenze nei vari gradi; se il deposito della motivazione determina l'avvio del periodo di sospensione, tale periodo può spostare significativamente la data di estinzione per prescrizione.
- Per reati commessi prima del 3 agosto 2017 o dopo il 31 dicembre 2019 vanno valutate separatamente le norme applicabili (regime ante-Orlando per i fatti anteriori al 3.8.2017; regime successivo alla normativa intervenuta dopo il 2019 per i fatti più recenti).
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite è vincolante: quando essa chiarisce la portata temporale di una riforma, i giudici di merito devono applicare tale interpretazione nel calcolo della prescrizione.
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