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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30148/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (noleggiatore)

La controversia

La controversia nasce da 27 ordinanze ingiunzione prefettizie, ciascuna di importo pari a € 190,47, emesse a seguito di verbali della Polizia Locale di Roma Capitale per accessi in ZTL in violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, Codice della strada. L’opponente sosteneva di essere titolare di licenza NCC e di avere un permesso comunale per l’accesso a Roma Capitale, lamentando: la buona fede per errore sul fatto; l’illegittimità delle sanzioni; la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e competenza; la mancata considerazione della disciplina dell’art. 11 l. 21/1992; e, in cassazione, anche il vizio di omessa pronuncia e la nullità della sentenza di primo grado per asserita irregolarità del dispositivo letto in udienza. I motivi di ricorso si concentrano soprattutto sulla tesi che, alla data dei fatti, l’accesso dei veicoli NCC alle ZTL fosse consentito dalla disciplina previgente e che la sanzione fosse quindi illegittima, oltre che sulla dedotta non colpevolezza dell’errore e sulla pretesa unicità della condotta sanzionata.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, ma accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite sulla disciplina NCC e sulla perdurante vigenza, nel periodo considerato, degli artt. 3 e 11 della l. 21/1992 nella versione antecedente alla riforma. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 285/1992

    richiamato come base delle sanzioni per accesso alla ZTL senza prescritta autorizzazione

  • art. 3, l. 689/1981

    richiede coscienza e volontà della condotta e opera una presunzione di colpa, superabile solo con prova della buona fede/errore inevitabile a carico del trasgressore

  • art. 11, l. 21/1992

    la facoltà per i veicoli NCC di usare le facilitazioni alla circolazione va coordinata con la disciplina comunale prevista per i taxi e non opera in modo assoluto

  • art. 5-bis, comma 1, l. 21/1992

    i comuni possono regolare l’accesso al proprio territorio o alle ZTL dei NCC di altri comuni mediante preventiva comunicazione e/o pagamento di importo di accesso

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per qualificare l’erronea indicazione del numero di ruolo come errore materiale emendabile

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato per la correzione dell’errore materiale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione al difetto di motivazione, escluso dalla Corte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia

  • art. 156 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere la nullità insanabile per omessa lettura del dispositivo

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla lettura del dispositivo in udienza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio sull’errore incolpevole

  • art. 8, comma 1, l. 689/1981

    richiamato nel quinto motivo, relativo al cumulo materiale delle sanzioni

  • art. 198, comma 1, d.lgs. 285/1992

    richiamato nel quinto motivo in tema di disciplina sanzionatoria per più violazioni

  • art. 198, comma 2, d.lgs. 285/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’unicità della condotta e della sanzione

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio

  • art. 9, comma 3, d.l. 244/2016

    richiamato per la norma di interpretazione autentica sulla sospensione dell’efficacia delle modifiche alla disciplina NCC

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008

    richiamato come fonte delle fattispecie poi sospese nella loro efficacia

  • art. 1, comma 1136, l. 205/2017

    richiamato per l’ulteriore estensione del periodo di sospensione di efficacia fino al 31 dicembre 2018

  • art. 7-bis, comma 1, d.l. 5/2009

    richiamato quale disposizione che ha disposto la sospensione dell’efficacia delle nuove fattispecie

Massime di principio

  • In tema di opposizione a sanzioni amministrative per accesso in ZTL da parte di veicoli NCC, la legittimità della sanzione va verificata alla luce della disciplina speciale vigente al momento del fatto e dei suoi rapporti con gli artt. 3 e 11 della l. 21/1992, tenendo conto di eventuali sospensioni di efficacia delle norme sopravvenute.
  • L’esimente della buona fede in materia di illeciti amministrativi richiede un errore inevitabile, sorretto da elementi positivi esterni idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta; l’onere di provare tali elementi grava sul trasgressore.
  • La mera allegazione di aver richiesto il rinnovo dell’autorizzazione o il generico richiamo alla propria attività non basta a escludere la responsabilità amministrativa quando la documentazione dimostri la scadenza del titolo abilitativo al momento delle violazioni.
  • L’erronea indicazione del numero di ruolo o del nominativo nel dispositivo non determina di per sé nullità della sentenza se il collegamento con la motivazione è univoco e l’errore è emendabile come mero errore materiale.
  • Nel giudizio di appello, la deduzione di nullità della sentenza di primo grado non rientrante nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice non esonera il giudice d’appello dal decidere nel merito, ove la causa sia comunque devoluta alla sua cognizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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