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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26927/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo delle quote di Calabria Lavori s.r.l., disposto in relazione al delitto di estorsione aggravata (art. 416bis.1 c.p.) nell'ambito di indagini sui lavori del quarto tronco del metanodotto Pisticci-S. Eufemia. Il ricorso denunciava: (i) violazione dei termini per il deposito della motivazione (art. 324 comma 7 richiamante art. 309 comma 10 c.p.p.); (ii) omissione di motivazione e mancata valutazione degli elementi prodotti dalla difesa (dichiarazioni testimoniali e documenti) idonei a dimostrare la regolare esecuzione delle forniture e la natura meramente esecutiva del dipendente Falcone Luigi; (iii) vizio di motivazione circa il periculum in mora, la proporzionalità della misura reale e la valutazione aggiornata del rischio di reiterazione criminosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (termine di deposito) ritenendolo manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza che esclude l'applicazione del termine perentorio di 30 giorni alle misure reali. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'ordinanza impugnata non ha valutato né motivato in alcun modo la produzione probatoria offerta dalla difesa e ha fornito una motivazione apparente circa lo 'strutturale asservimento' della società agli illeciti. La Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, ordinando che siano esaminate e valutate le prove e fornita motivazione adeguata. (Si segnala inoltre che, successivamente, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto il dissequestro delle quote con ordinanze del 29/5/2025.)

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7 c.p.p.

    Richiamato in relazione al riesame del sequestro: la Corte afferma che il rinvio alle norme sull'udienza di riesame implica l'applicazione della formulazione originaria dell'art. 309, comma 10, e non del termine perentorio introdotto nel 2015 per le misure personali.

  • art. 309, comma 10 c.p.p.

    La Corte chiarisce che la disciplina che prevede un termine perentorio di 30 giorni per il deposito della decisione non si applica alle misure reali a causa del rinvio operato dall'art. 324 comma 7, come interpretato dalla giurisprudenza.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Richiama l'obbligo che la decisione del Tribunale del riesame sia resa anche sulla base degli elementi addotti dalle parti in udienza: la mancata considerazione di tali elementi da parte del tribunale integra vizio di motivazione e di violazione dell'articolo.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Invocato dalla difesa nel quadro delle censure relative alla valutazione e alla ammissibilità degli elementi difensivi; la Corte non entra nel merito specifico di questa disposizione ma ne tiene conto nel quadro della completezza della valutazione probatoria.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis c.p.p.

    Richiamato tra le norme evocabili in tema di produzione documentale e forme di prova; la Corte sottolinea l'obbligo di valutare gli elementi difensivi prodotti.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione alle modalità di valutazione probatoria e all'onere motivazionale; la sua invocazione serve a sostenere la necessità di una motivazione concreta.

  • art. 391-ter c.p.p.

    Richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione; contribuisce al quadro normativo che impone al giudice il dovere di considerare gli elementi prodotti dalle parti.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Norma sostanziale contestata (associazione mafiosa/agevolazione): la misura cautelare reale è stata adottata in relazione a fatti ritenuti collegati a condotte estorsive riconducibili a logiche di clan; la Corte però richiede concreti elementi che dimostrino il duraturo asservimento della società a finalità illecite.

Massime di principio

  • Nel riesame del sequestro preventivo è indispensabile che il Tribunale valuti esplicitamente e motivi tutti gli elementi probatori prodotti dalle parti in udienza: l'omessa valutazione costituisce vizio idoneo all'annullamento.
  • Per sequestrare preventivamente una società occorre dimostrare elementi concreti e attuali che provino il 'durevole asservimento' dell'impresa e del suo patrimonio a finalità illecite; mere affermazioni generiche o riferimenti ad accertamenti in corso non sono sufficienti.
  • Il termine perentorio di 30 giorni per il deposito della decisione previsto per il riesame delle misure personali non si estende automaticamente alle misure reali: la giurisprudenza interpreta il rinvio normativa in senso restrittivo per le misure reali.
  • La valutazione del periculum in mora (rischio di dissipazione o utilizzo dei beni per reiterazione criminosa) deve essere concreta, attuale e specifica, e accompagnata da una valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto al rischio accertato.
  • Se la difesa produce testimonianze o documenti che possono incidere sulla gravità indiziaria o sulla strumentalità della società, il giudice deve considerarle e motivare perché le ritenga irrilevanti o insufficienti; in mancanza ciò favorisce l'annullamento del provvedimento.

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