Cassazione Penale, Sentenza n. 11974/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame avverso la condanna del Tribunale di Vibo Valentia. Il motivo di ricorso deduceva, sotto il profilo di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della pronuncia di inammissibilità: in sostanza si contestava che la Corte territoriale avesse utilizzato formule di stile e omesso di confrontarsi con le specifiche e articolate censure difensive (in particolare sulla configurabilità del concorso ex art. 110 cod. pen. e, in via subordinata, sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Il ricorso era inoltre formulato nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello, in quanto il motivo di gravame risultava aspecifico: l'impugnazione non si era confrontata con le ragioni logico-giuridiche espresse nella sentenza di primo grado (in particolare con le valutazioni sui comportamenti dei due imputati quando notarono la presenza dei Carabinieri), né aveva adeguatamente argomentato la doglianza sulle attenuanti generiche, oltre che essere ostacolata dal precedente penale dell'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la riforma (legge n. 103/2017) che consentono la declaratoria di inammissibilità solo quando i motivi manchino di specificità intrinseca o non affrontino il nucleo della motivazione impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Dopo la legge n. 103/2017 consente alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi sono privi di specificità o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata; l'inammissibilità può fondarsi su genericità intrinseca o su mancanza di correlazione fra motivi e decisione impugnata
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle censure sul vizio di motivazione; la Corte ha valutato la questione della motivazione della decisione di merito in riferimento ai criteri di specificità richiesti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato tali censure e ritenuto che l'appello fosse aspecifico e quindi inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dalla norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicata dalla Corte al rigetto del ricorso
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma procedura penale)
Riforma che ha modificato l'art. 581 cod. proc. pen. e introdotto la possibilità di declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità; la Corte ha ricordato che la riforma recepisce l'indirizzo delle Sezioni Unite in materia
Massime di principio
- Un gravame d'appello deve esplicitare e argomentare in modo specifico le critiche alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; la genericità o la mancata correlazione coi punti decisivi della motivazione origina la declaratoria di inammissibilità
- Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità quando i motivi sono intrinsecamente aspecifici o non affrontano il nucleo motivazionale della sentenza impugnata (genericità estrinseca), mentre non è suo compito valutare la manifesta infondatezza dei motivi in questa fase
- Nelle impugnazioni è necessario confrontarsi espressamente con i comportamenti, le prove e le argomentazioni riportate nella sentenza di primo grado: una mera reiterazione di posizioni alternative senza indicare carenze logiche o probatorie non soddisfa il requisito di specificità
- Le doglianze sulle attenuanti devono essere corredate da argomentazione concreta; l'esistenza di un significativo precedente penale può ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche
- Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare i limiti formali (es. art. 173 disp. att.) e può essere condannato alle spese se il ricorso è rigettato (art. 616)
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