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Ordinanza

Ordinanza n. 1915/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202603883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti dell’USR Campania relativi alla trasmissione dei fascicoli e al riesame delle posizioni degli studenti ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, nella parte in cui avrebbero precluso agli studenti ricorrenti la partecipazione agli esami, anche come privatisti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota dell’USR Campania del 25 maggio 2026, le successive comunicazioni via email del 3 e 9 giugno 2026 e gli atti presupposti, lamentando che l’Amministrazione avesse richiesto la documentazione relativa soltanto agli studenti già ricorrenti in appello dinanzi al Consiglio di Stato, escludendo altri studenti iscritti alla medesima scuola, e avesse conseguentemente precluso agli odierni ricorrenti la partecipazione agli imminenti esami di maturità, anche come candidati privatisti. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti. Dal testo emerge inoltre che era controversa la spettanza del beneficio della parità scolastica in capo all’istituto di provenienza e che il precedente decreto cautelare presidenziale aveva imposto all’Amministrazione un riesame delle posizioni degli studenti.

La decisione

Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico del 20 giugno 2026, nei termini e nei limiti già indicati. La misura non comporta l’ammissione automatica degli studenti agli esami di Stato e non definisce la controversia sulla spettanza della parità scolastica; impone invece all’USR Campania di riesaminare le singole posizioni degli odierni ricorrenti, tenendo conto della loro peculiare condizione e della prossimità della sessione suppletiva. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione si era attivata, in spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale, predisponendo gli adempimenti istruttori e organizzativi necessari, pur trattandosi di attività complesse per il numero degli studenti e per la tempistica, nel frattempo scaduta per la sessione suppletiva. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di concludere il percorso scolastico. Il riesame non è stato ritenuto lesivo dell’interesse pubblico e del principio di legalità, poiché si svolge nell’ambito dell’autonomo potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione e non vincola l’esito del giudizio di merito. L’USR è stato quindi tenuto ad adottare nel più breve tempo possibile le determinazioni di competenza. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata accolta nei limiti consistenti nell’obbligo di riesame delle posizioni degli studenti.

  • art. 56 c.p.a.

    Costituisce la base del decreto cautelare monocratico presidenziale del 20 giugno 2026, che il TAR ha confermato.

  • art. 2 c.p.a.

    È richiamato in relazione allo spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale con cui l’Amministrazione si è attivata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali delle parti mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può imporre all’amministrazione il riesame della posizione del ricorrente senza disporne l’ammissione automatica al beneficio richiesto e senza anticipare la decisione sulla spettanza sostanziale del beneficio stesso.
  • Il riesame cautelare deve preservare l’autonomia tecnico-discrezionale dell’amministrazione: la misura giudiziale può imporre una nuova valutazione, ma non predeterminarne l’esito né impedire una diversa decisione nel giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse degli studenti a non perdere definitivamente la possibilità di completare il percorso scolastico può prevalere quando il riesame amministrativo sia ancora possibile e non comprometta l’interesse pubblico al rispetto della legalità.
  • La complessità degli adempimenti istruttori e organizzativi, dovuta al numero dei soggetti coinvolti e alla ristrettezza dei tempi, non esclude l’obbligo dell’amministrazione di procedere al riesame imposto in sede cautelare, che deve essere svolto nel più breve tempo possibile.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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