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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1565

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello اتح? Actually in Italian. endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi per determinate specie avicole e suine. La Commissione fonda la decisione sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale, umana e sull’ambiente e ha riconosciuto l’efficacia dell’additivo per le specie principali. L’autorizzazione è soggetta alle condizioni tecniche e di sicurezza riportate nell’allegato, inclusi livelli di impiego, modalità di analisi e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e suine.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e consente l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088), classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori. Le condizioni d’uso, i tenori minimi e gli altri requisiti sono quelli indicati nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo l’allegato, l’autorizzazione è valida fino all’8 novembre 2028.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi. La decisione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce una valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto per le specie principali indicate.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e definisce le relative procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha mostrato il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il che ha giustificato l’adozione del provvedimento autorizzativo.

Esiti della valutazione EFSA

La Commissione si fonda su due pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, del 7 dicembre 2016 e del 17 aprile 2018. In tali pareri l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’EFSA lo ha inoltre ritenuto efficace per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori; tali conclusioni sono state estese anche alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione, nonché, per estrapolazione, ad alcune specie avicole minori. L’Autorità non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’uso è autorizzato per:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole;
  • tacchini da ingrasso;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • suinetti svezzati;
  • suini da ingrasso;
  • specie suine minori da ingrasso.

Caratteristiche del prodotto e identificazione

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a29 e indica come titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH. La sostanza attiva è l’endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088). La composizione è descritta come preparato con attività minima di:

  • 1,6 × 10^8 U/g in forma solida;
  • 5,9 × 10^8 U/g in forma liquida.

Una unità di attività (U) corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori, espressi come equivalenti mannosio, al minuto da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) a pH 7,0 e a 40 °C.

Condizioni d’impiego e tenori autorizzati

L’allegato fissa i tenori minimi per kg di mangime completo con un contenuto di umidità del 12 %:

  • polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole: 32 000 U;
  • tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione: 48 000 U;
  • suinetti svezzati: 48 000 U;
  • suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso: 32 000 U.

Per i suinetti svezzati, il prodotto è indicato per l’uso fino a circa 35 kg di peso vivo.

Misure per la sicurezza degli utilizzatori e istruzioni tecniche

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della cute e dell’apparato respiratorio.

Durata, entrata in vigore e applicazione

Secondo l’allegato, il periodo di autorizzazione termina l’8 novembre 2028. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Ai sensi dell’articolo 1, il preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088), appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Specie destinatarie e livelli di impiego

L’allegato limita l’uso a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, con un tenore di 32 000 U/kg di mangime completo al 12 % di umidità; a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, con 48 000 U/kg; a suinetti svezzati fino a circa 35 kg, con 48 000 U/kg; a suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso, con 32 000 U/kg.

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 4a29 e il titolare dell’autorizzazione è Elanco GmbH. La sostanza attiva è l’endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088), in forma solida con attività minima di 1,6 × 10^8 U/g e in forma liquida con attività minima di 5,9 × 10^8 U/g.

Metodi di analisi

Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi sono previsti metodi colorimetrici basati sull’idrolisi enzimatica e sulla reazione degli zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) con acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).

Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della cute e dell’apparato respiratorio.

Fondamento scientifico dell’autorizzazione

La Commissione richiama i pareri EFSA del 7 dicembre 2016 e del 17 aprile 2018, dai quali risulta che, alle condizioni proposte, l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori; tali conclusioni sono estese anche a pollastre e tacchini da riproduzione e, per estrapolazione, ad alcune specie avicole minori.

Durata dell’autorizzazione e applicabilità

Secondo l’allegato, la fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 novembre 2028. L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresanità animalemercato interno

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