Sentenza del 05/07/2022 n. 7147 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. TF5IPRN00382-2021 (IRES anno 2013) per illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati. Il ricorrente aveva presentato istanza di accertamento con adesione (art. 2 D.L. 119/2018) rispetto all'avviso di accertamento n. TF503AI02424/2018 (riguardante indebita deduzione di interessi passivi e omissione di ricavi da locazione). L'adesione non fu accolta dall'Amministrazione; la società impugnò l'atto in sede tributaria e ottenne, con sentenza della CTR n. 5455/2021, l'accoglimento solo del rilievo relativo ai canoni di locazione (annullamento IVA/IRAP) mentre la pretesa IRES fu confermata. Il ricorrente sostiene che, essendosi avvalso tempestivamente dell'istanza di adesione e non avendo potuto definire stragiudizialmente la controversia per cause non imputabili a lui, dovessero applicarsi le sanzioni ridotte previste dall'accertamento con adesione; l'Amministrazione sostiene che la riduzione si perfeziona solo con il raggiungimento dell'accordo e non con la mera presentazione dell'istanza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'accertamento con adesione si realizzi solo se l'accordo si perfeziona; avendo il contribuente scelto la via giurisdizionale e ottenuto solo un accoglimento parziale, per la parte dell'avviso confermata (IRES) restano dovute sanzioni e interessi nella misura originaria, mentre per le parti annullate (IVA e IRAP) devono essere cancellati anche interessi e sanzioni originariamente calcolati. L'Amministrazione ha rettificato l'intimazione eliminando gli importi annullati e rideterminando sanzioni/interessi relativi alla sola IRES: l'intimazione è risultata legittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali pari a Euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 119/2018, art. 2
Disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione (c.d. pace fiscale) che consente la riduzione delle sanzioni a condizione che l'accordo si perfezioni; la mera presentazione dell'istanza non conferisce automaticamente il beneficio se il contribuente poi impugna l'atto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Consente la riscossione frazionata in pendenza del giudizio tributario e disciplina, anche in caso di decisione parziale, la riscossione delle somme risultanti dalle sentenze di primo e secondo grado; applicabile anche alle sanzioni.
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 472, art. 19
Stabilisce che, in caso di ricorso alle Commissioni Tributarie, si applicano le disposizioni dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992 anche alla riscossione delle sanzioni, per effetto delle modifiche legislative citate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
art. 15 comma 2 septies e comma 2 sexies
Norme richiamate in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio (aumento o abbattimento percentuale a seconda delle modalità di presentazione del ricorso e della costituzione dell'Amministrazione).
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
modifiche all'art. 68 D.Lgs. 546/1992 e all'art. 19 D.Lgs. 472/1997
Ha chiarito/rafforzato la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e l'applicabilità di tale disciplina anche alle sanzioni.
Massime di principio
- Il beneficio di riduzione delle sanzioni previsto dall'accertamento con adesione si consegue solo se l'accordo si perfeziona; la semplice presentazione dell'istanza non garantisce la riduzione se il contribuente poi impugna l'atto.
- Se il contribuente ottiene l'annullamento integrale dell'atto in sede giurisdizionale, nulla è più dovuto né a titolo di imposta né di sanzioni o interessi; se ottiene il rigetto integrale, sono dovuti imposte, sanzioni e interessi originari.
- In caso di decisione parziale, le somme annullate o riformate in sede giurisdizionale vengono eliminate o rideterminate (con conseguente rideterminazione di sanzioni/interessi), mentre le parti dell'avviso confermate rimangono gravate dalle sanzioni e dagli interessi nella misura originaria.
- L'Amministrazione può emettere intimazione rettificata per esigere le somme risultanti dalla sentenza (art. 68 D.Lgs. 546/92): il contribuente deve valutare preventivamente se accettare l'adesione o tentare il contenzioso, tenendo conto del rischio di perdere il beneficio sanzionatorio.
- Per evitare incertezze, il contribuente dovrebbe documentare le richieste di adesione e, se possibile, cercare soluzioni transattive con l'Amministrazione prima di impugnare l'atto; in caso di contenzioso parziale, attendere la pronuncia e valutare immediatamente le implicazioni di riscossione frazionata.
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