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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 7147 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. TF5IPRN00382-2021 (IRES anno 2013) per illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati. Il ricorrente aveva presentato istanza di accertamento con adesione (art. 2 D.L. 119/2018) rispetto all'avviso di accertamento n. TF503AI02424/2018 (riguardante indebita deduzione di interessi passivi e omissione di ricavi da locazione). L'adesione non fu accolta dall'Amministrazione; la società impugnò l'atto in sede tributaria e ottenne, con sentenza della CTR n. 5455/2021, l'accoglimento solo del rilievo relativo ai canoni di locazione (annullamento IVA/IRAP) mentre la pretesa IRES fu confermata. Il ricorrente sostiene che, essendosi avvalso tempestivamente dell'istanza di adesione e non avendo potuto definire stragiudizialmente la controversia per cause non imputabili a lui, dovessero applicarsi le sanzioni ridotte previste dall'accertamento con adesione; l'Amministrazione sostiene che la riduzione si perfeziona solo con il raggiungimento dell'accordo e non con la mera presentazione dell'istanza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'accertamento con adesione si realizzi solo se l'accordo si perfeziona; avendo il contribuente scelto la via giurisdizionale e ottenuto solo un accoglimento parziale, per la parte dell'avviso confermata (IRES) restano dovute sanzioni e interessi nella misura originaria, mentre per le parti annullate (IVA e IRAP) devono essere cancellati anche interessi e sanzioni originariamente calcolati. L'Amministrazione ha rettificato l'intimazione eliminando gli importi annullati e rideterminando sanzioni/interessi relativi alla sola IRES: l'intimazione è risultata legittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali pari a Euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. 119/2018, art. 2

    Disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione (c.d. pace fiscale) che consente la riduzione delle sanzioni a condizione che l'accordo si perfezioni; la mera presentazione dell'istanza non conferisce automaticamente il beneficio se il contribuente poi impugna l'atto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Consente la riscossione frazionata in pendenza del giudizio tributario e disciplina, anche in caso di decisione parziale, la riscossione delle somme risultanti dalle sentenze di primo e secondo grado; applicabile anche alle sanzioni.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 472, art. 19

    Stabilisce che, in caso di ricorso alle Commissioni Tributarie, si applicano le disposizioni dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992 anche alla riscossione delle sanzioni, per effetto delle modifiche legislative citate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    art. 15 comma 2 septies e comma 2 sexies

    Norme richiamate in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio (aumento o abbattimento percentuale a seconda delle modalità di presentazione del ricorso e della costituzione dell'Amministrazione).

  • Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

    modifiche all'art. 68 D.Lgs. 546/1992 e all'art. 19 D.Lgs. 472/1997

    Ha chiarito/rafforzato la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e l'applicabilità di tale disciplina anche alle sanzioni.

Massime di principio

  • Il beneficio di riduzione delle sanzioni previsto dall'accertamento con adesione si consegue solo se l'accordo si perfeziona; la semplice presentazione dell'istanza non garantisce la riduzione se il contribuente poi impugna l'atto.
  • Se il contribuente ottiene l'annullamento integrale dell'atto in sede giurisdizionale, nulla è più dovuto né a titolo di imposta né di sanzioni o interessi; se ottiene il rigetto integrale, sono dovuti imposte, sanzioni e interessi originari.
  • In caso di decisione parziale, le somme annullate o riformate in sede giurisdizionale vengono eliminate o rideterminate (con conseguente rideterminazione di sanzioni/interessi), mentre le parti dell'avviso confermate rimangono gravate dalle sanzioni e dagli interessi nella misura originaria.
  • L'Amministrazione può emettere intimazione rettificata per esigere le somme risultanti dalla sentenza (art. 68 D.Lgs. 546/92): il contribuente deve valutare preventivamente se accettare l'adesione o tentare il contenzioso, tenendo conto del rischio di perdere il beneficio sanzionatorio.
  • Per evitare incertezze, il contribuente dovrebbe documentare le richieste di adesione e, se possibile, cercare soluzioni transattive con l'Amministrazione prima di impugnare l'atto; in caso di contenzioso parziale, attendere la pronuncia e valutare immediatamente le implicazioni di riscossione frazionata.

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