Cassazione Penale, Sentenza n. 42053/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, dalla documentazione probatoria, in data 03/06/2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione; perciò il reato si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Tuttavia la Corte ha disposto che le spese processuali siano poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per il reato di cui all'art. 646 c.p.; il difensore aveva sollevato l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per remissione di querela con contestuale accettazione e contestava altresì la corretta applicazione degli artt. 646 e 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
estinzione del reato per remissione di querela
La remissione della querela, una volta accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e, quindi, l'improcedibilità del procedimento penale; la cassazione ha applicato direttamente questa causa di estinzione
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nel motivo di impugnazione (la Corte d'appello aveva condannato la ricorrente per il reato previsto da tale articolo); nel giudizio di legittimità la questione sostanziale è rimasta assorbita dall'estinzione del reato
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa come erroneamente applicata nel calcolo della pena; la Cassazione non ha approfondito la materia sostanziale a causa dell'estinzione sopravvenuta del reato
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nell'annullamento per sopravvenuta estinzione del reato, di decidere sulle spese processuali: la Corte ha ritenuto di porre le spese a carico dell'imputata
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela anche se intervenuta dopo una condanna in primo o secondo grado; il giudice di legittimità può annullare la sentenza per estinzione senza rinvio
- In presenza di estinzione del reato per remissione di querela il giudizio di merito sulle questioni sostanziali (es. corretta applicazione di norme penali o del calcolo della pena) viene assorbito e non esaminato dalla Cassazione
- La remissione deve essere adeguatamente documentata (verbali, accettazione) perché produca effetto estintivo e possa essere rilevata in sede di legittimità
- Anche se il reato si estingue, il giudice può comunque decidere sulla liquidazione delle spese processuali e, conformemente all'art. 340 c.p.p., porle a carico dell'imputato quando ricorrano i presupposti
- Difesa e Pubblico Ministero devono segnalare tempestivamente l'intervenuta remissione al fine di ottenere la declaratoria di estinzione; la richiesta del PM di annullamento senza rinvio è idonea a orientare la decisione della Cassazione verso l'estinzione
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