Sentenza n. 110/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 677/2024 del 10/07/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale ordinario che imponeva l'emissione della Carta Docente e l'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 677/2024 del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 20 ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla previa emissione della Carta Docente e all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, e ha proposto il ricorso il 20 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha documentato l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il ricorso è stato notificato un anno dopo la notificazione della sentenza posta in esecuzione. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato del titolo, risultante dall'attestazione di segreteria prodotta in giudizio, requisito necessario per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta Docente e di accreditarvi 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione delle somme.
art. 112 c.p.a.
La decisione applica il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, previo accertamento del passaggio in giudicato e dell'inadempimento amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione non adempia agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- Ai fini dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo; tale requisito non opera nello stesso modo per le sentenze del giudice amministrativo, secondo la distinzione richiamata dal giudice.
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione; il suo rispetto è verificabile sulla base della data di notificazione del titolo e della data di introduzione del giudizio.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, cui affidare l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
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