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Sentenza

Sentenza n. 6486/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza chiarimenti, ex art. 112, comma 5, c.p.a., rispetto alla sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5.3.2024, confermata dalla sentenza n. 9121, pubblicata dal Consiglio di Stato, in data 13.11.2024;

Giustizia amministrativa202211005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di chiarimenti del commissario ad acta sulle modalità di esecuzione della sentenza del TAR n. 4432/2024, confermata dal Consiglio di Stato, e richiesta di proroga dell’incarico commissariale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 4432/2024, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9121/2024, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sulla natura giuridica dell’importo che Roma Capitale deve corrispondere alla società privata, sulla qualificazione onerosa o gratuita del trasferimento delle aree, sul rapporto tra pagamento e trasferimento, sull’inclusione dei diritti edificatori, sull’eventuale imponibilità ai fini IVA e sull’individuazione del soggetto competente a sottoscrivere l’atto notarile. Ha inoltre chiesto la proroga dell’incarico per ulteriori 240 giorni, in ragione della complessità degli adempimenti ancora da compiere.

La decisione

Il TAR ha chiarito che, poiché Roma Capitale non è riuscita a individuare le aree di atterraggio relative alla compensazione urbanistica prevista dalla deliberazione consiliare n. 53/2003, deve essere formalizzato mediante atto pubblico il trasferimento a titolo oneroso delle aree di proprietà della società, quale trasferimento effettuato verso il pagamento dell’importo determinato dalla sentenza oggetto di ottemperanza. L’importo non ha natura indennitaria né risarcitoria, ma costituisce il corrispettivo del trasferimento delle aree. Il trasferimento deve avvenire contestualmente al pagamento, mediante un titolo pubblico idoneo a formalizzare l’operazione. Le aree devono essere trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi i diritti edificatori pari a 24.181 mc, con SUL di 7.556,40 mq, riconosciuti per effetto della deliberazione consiliare n. 53/2003. Il TAR ha dichiarato estranea alla propria potestas iudicandi la valutazione dell’eventuale imponibilità IVA. Ha inoltre precisato che i poteri del commissario ad acta sono concorrenti con quelli dell’amministrazione e che, in caso di inerzia di Roma Capitale, il commissario può sottoscrivere l’atto pubblico quale parte ricevente. È stata concessa la proroga di 240 giorni dal 4 aprile 2026 per l’esecuzione del giudicato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’ottemperanza-chiarimenti non ha natura contenziosa.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    per l’ottemperanza chiarimenti

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevante nel quadro dei poteri del giudice dell’ottemperanza e della nomina del commissario ad acta, secondo quanto emerge dal provvedimento.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non riesce a individuare le aree di atterraggio previste da una compensazione urbanistica, l’esecuzione del giudicato può essere realizzata mediante il trasferimento a titolo oneroso delle aree di proprietà privata, contro il pagamento dell’importo stabilito dal giudice.
  • Se il trasferimento delle aree è disposto in attuazione del giudicato e contro il pagamento di una somma determinata giudizialmente, tale somma costituisce il corrispettivo del trasferimento e non ha natura indennitaria o risarcitoria.
  • Quando il giudicato impone il pagamento contestuale al trasferimento della proprietà, il trasferimento deve essere formalizzato mediante atto pubblico contestuale al pagamento, quale titolo giuridico dell’operazione.
  • Il trasferimento delle aree deve comprendere i diritti edificatori inerenti alle aree stesse, ove il giudicato disponga il trasferimento nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano.
  • La valutazione dell’imponibilità fiscale, inclusa quella ai fini IVA, esula dalla potestas iudicandi del giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
  • I poteri del commissario ad acta sono concorrenti con quelli dell’amministrazione; pertanto, in caso di inerzia dell’amministrazione nell’adempimento previsto dal giudicato, il commissario può compiere anche gli atti necessari alla sottoscrizione dell’atto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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