Sentenza del 18/07/2019 n. 19315 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.L. ha impugnato cinque avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2007, contestando una maggiore imposta, interessi e sanzioni. Ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione degli avvisi e, dall’altro, il mancato riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola esercitata dalla società semplice costituita con il coniuge. La contribuente sosteneva che fosse sufficiente l’effettiva destinazione agricola degli immobili, senza necessità di dimostrare uno specifico titolo scritto e registrato di utilizzo. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia su ulteriori eccezioni relative all’individuazione dei beni, all’obbligo dichiarativo e all’assoggettabilità a ICI dei fabbricati rurali.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo provata la destinazione degli immobili all’attività agricola. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l’appello del Comune e rigettato le pretese della contribuente. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: il motivo relativo al titolo di utilizzo è stato ritenuto infondato, mentre gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo state adeguatamente indicate e trascritte le deduzioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio. È stata esclusa la rifusione delle spese, poiché il controricorso del Comune era tardivo.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3, 3-bis e 7
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.; l'immobile deve essere utilizzato [...] sulla base di un titolo idoneo.
Per il periodo oggetto degli accertamenti, la ruralità fiscale richiedeva non solo la strumentalità oggettiva dell'immobile all’attività agricola, ma anche la prova documentale del soggetto utilizzatore e di un titolo idoneo, soggetto agli obblighi previsti dalla legge. La mera allegazione dell’utilizzo da parte di una società agricola non era sufficiente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La disciplina ICI viene coordinata con la classificazione catastale: il fabbricato rurale accatastato nella categoria pertinente può beneficiare dell’esenzione, mentre il contribuente che invoca la ruralità di un immobile iscritto in altra categoria deve contestare specificamente il classamento.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
La norma è stata richiamata per confermare il rilievo della classificazione catastale dei fabbricati rurali ai fini dell’esenzione ICI.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo. Tuttavia, le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché non adeguatamente specificate e perché non era stata trascritta la motivazione degli avvisi.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
È richiamata quale fonte dell’obbligo di motivazione e intelligibilità degli atti tributari; la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze per carenza di autosufficienza del ricorso.
L. n. 383 del 2001, art. 15, comma 2
La contribuente sosteneva che non fosse necessaria la dichiarazione ICI per immobili inclusi in una dichiarazione di successione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha applicato i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, rilevando che non possono essere introdotte questioni nuove e che le censure devono consentire alla Corte di verificare direttamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione ICI per fabbricati rurali strumentali non è sufficiente dimostrare che l’immobile sia concretamente utilizzato nell’attività agricola: occorre anche provare il corretto inquadramento catastale e, quando richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis, un titolo idoneo e documentato di utilizzo.
- Non è necessariamente richiesta la coincidenza tra proprietario dell’immobile e soggetto che esercita l’attività agricola; tuttavia, il soggetto utilizzatore deve essere chiaramente individuabile e la sua disponibilità dell’immobile deve risultare da documentazione idonea.
- Se l’immobile non è accatastato nella categoria rurale pertinente, chi pretende l’esenzione deve normalmente impugnare il classamento catastale; in mancanza, l’immobile resta assoggettabile all’imposta.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che una questione era stata sollevata nei gradi precedenti: occorre indicare precisamente l’atto processuale in cui è stata dedotta e riportarne il contenuto essenziale o completo, in modo da rispettare il principio di autosufficienza.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata possono essere esaminate in cassazione solo se il ricorrente dimostra puntualmente che erano state ritualmente devolute al giudice d’appello; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Per contestare il difetto di motivazione di un avviso di accertamento è necessario trascrivere nel ricorso il contenuto dell’atto, così da permettere alla Corte di verificare direttamente la chiarezza, completezza e decisività della motivazione.
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