Sentenza n. 736/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e in particolare dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e titoli abilitativi Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 28.10.25 ai sensi dell'art.9 DLgs 190/2024 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza minimale di 470 mw che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di Ittiri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da 470 MW nel Comune di Ittiri
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'inerzia del Ministero rispetto all'istanza presentata il 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024 per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa a un impianto di accumulo elettrochimico interconnesso alla rete di trasmissione nazionale presso la stazione di Ittiri. Ha dedotto la violazione della scansione temporale prevista dall'art. 9 del d.lgs. 190/2024, nonché degli artt. 1, 2, 6 e 14-bis della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione di avvio, la mancata comunicazione della procedibilità dell'istanza e la mancata convocazione della conferenza di servizi, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di concludere il procedimento. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio, sostenendo la rilevanza nazionale dell'impianto, e ha rappresentato di avere richiesto integrazioni documentali il 2 marzo 2026, successivamente acquisite il 10 marzo 2026, modificando lo stato della pratica in "Conferenza di Servizi da avviare".
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il principio secondo cui il collegamento di un impianto alla rete elettrica nazionale e la sua destinazione a servire la rete non attribuiscono all'autorizzazione una rilevanza territoriale ultraregionale. L'autorizzazione riguarda la realizzazione dell'impianto localizzato in Sardegna e produce effetti nel territorio regionale, sicché la competenza appartiene al TAR Sardegna. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La richiesta di integrazione documentale e la modifica dello stato della pratica sono stati qualificati come atti endoprocedimentali, successivi alla scadenza dei termini applicabili e non idonei a superare l'inerzia né a far venir meno l'interesse al ricorso: soltanto la conclusione del procedimento, quale che sia il suo contenuto, può determinare il superamento della situazione di silenzio. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante la mole di lavoro dell'Amministrazione, trattandosi di una questione organizzativa interna non opponibile al privato. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio e il Ministero è stato condannato a convocare la conferenza di servizi e ad adottare il provvedimento conclusivo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza, l'Amministrazione convoca la conferenza di servizi i cui lavori devono terminare entro 120 giorni dalla data della prima riunione
La disposizione stabilisce la scansione temporale del procedimento autorizzatorio e impone all'Amministrazione di attivarsi tempestivamente, convocando la conferenza di servizi e concludendo il procedimento nei termini previsti.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio mira a ottenere la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento; atti meramente endoprocedimentali o soprassessori non sono sufficienti a definire il giudizio.
art. 88 c.p.a.
È richiamato quale base per il principio già affermato dal TAR in materia di competenza territoriale rispetto all'autorizzazione di impianti energetici localizzati in una singola regione.
art. 2 l. 241/1990
L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro i termini previsti; la mole di lavoro e le difficoltà organizzative interne non giustificano l'inosservanza dell'obbligo di provvedere.
art. 14-bis l. 241/1990
È richiamato tra le disposizioni procedimentali che disciplinano la conferenza di servizi nell'ambito della procedura autorizzatoria.
artt. 1 e 6 l. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e agli obblighi gravanti sull'amministrazione procedente.
Allegato I al d.m. 10 settembre 2010
È richiamato dalla ricorrente quale fonte di disciplina delle modalità procedimentali relative alle autorizzazioni energetiche.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, l'autorizzazione di un impianto energetico localizzato in una determinata regione conserva rilevanza territoriale regionale anche se l'impianto è collegato alla rete elettrica nazionale o contribuisce al servizio dell'intera rete; il collegamento alla rete e gli effetti sul sistema energetico nazionale non trasformano l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in un atto avente efficacia ultraregionale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la richiesta di integrazione documentale, la modifica dello stato della pratica o altri atti endoprocedimentali adottati dopo la scadenza dei termini non fanno venir meno l'inerzia né l'interesse al ricorso, poiché il procedimento si considera concluso soltanto con l'adozione di un provvedimento finale, quale che ne sia il contenuto.
- La sopravvenuta attività procedimentale dell'amministrazione non esclude l'illegittimità del silenzio quando non sia intervenuto il provvedimento conclusivo richiesto; il giudice può quindi ordinare la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
- Le difficoltà organizzative interne e la mole di lavoro dell'amministrazione non costituiscono una giustificazione opponibile al privato per l'inosservanza dell'obbligo di concludere il procedimento nei termini di legge.
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