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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19384/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la condanna per lesioni (art. 582 c.p.) irrogata dal Giudice di Pace: l'imputato deduce otto motivi tra vizi di motivazione, travisamento probatorio e mancata valutazione di prove a discarico (certificato medico, provvedimento disciplinare sulla persona offesa, casellario giudiziale, volontà conciliativa, indagini difensive), contestazione dell'attendibilità dei testi, mancato riconoscimento dell'alibi/legittima difesa ed eventuale eccesso colposo, mancato riconoscimento della provocazione (art. 62 n.2 c.p.), applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 34 D.lgs. 274/2000) e censura sull'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si confronti adeguatamente con la motivazione di merito e in larga parte tenda a una rivalutazione del fatto e della prova, materia non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato implicitamente la fondatezza dei riscontri probatori valorizzati dal giudice di pace (dichiarazioni della persona offesa, deposizione testimoniale terza, referto medico) e ha escluso l'applicabilità delle scriminanti o attenuanti prospettate. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo l'inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio, ha ordinato il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Resta dunque ferma la condanna originaria a multa di Euro 500,00.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che sanziona le lesioni personali: la Corte ha ritenuto sussistente la condotta lesiva accertata in fatto dal giudice di merito sulla base delle risultanze processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione dei singoli motivi di ricorso ammessi: la Corte ha osservato che il ricorso è stato proposto entro i limiti procedurali ma non ha contestato in modo specifico la motivazione di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al principio della decisione confidando sulla necessità di motivazione adeguata: la Corte ha ritenuto che i dubbi sollevati siano in realtà una richiesta di rivalutazione probatoria non ammessa in Cassazione.

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto o per non luogo a procedere: la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per escludere la responsabilità penale invocati dal ricorrente.

  • art. 52 cod. pen.

    Norma sulla legittima difesa: la Corte ha confermato che, sulla base delle risultanze di merito, non si è individuata una reazione proporzionata tale da configurare la scriminante.

  • art. 55 cod. pen.

    Riguarda l'eccesso colposo nella legittima difesa: la Corte ha osservato che l'accertamento dell'inesistenza della scriminante esclude la fattispecie dell'eccesso colposo, che è subordinata all'esistenza di una legittima difesa.

  • art. 62 n.2 cod. pen.

    Attenuante per provocazione: la Corte ha ritenuto che la provocazione invocata non sia tale da giustificare o attenuare la reazione, specie quando la sproporzione tra offesa e reazione è grave.

  • art. 34 D.lgs. 274/2000

    Disciplina la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di Pace: la Corte ha ricordato che la causa di esclusione della punibilità non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di deduzione difensiva specifica e, comunque, ha ritenuto che i requisiti della tenuità non ricorrono.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione del giudice di merito, vicina al minimo edittale e adeguatamente motivata.

  • art. 125, comma terzo, cod. pen.

    Richiamato in tema di motivazione della pena: la Corte ha affermato che frasi generiche quali "pena congrua" sono ammissibili quando la pena è prossima ai minimi edittali, come nel caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato anche la misura della cassa delle ammende per inammissibilità con profili di colpa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che mirano a una rivalutazione probatoria sono, di norma, inammissibili se non indicano macroscopici errori di fatto o di diritto.
  • Per far valere la legittima difesa o l'eccesso colposo è necessario che il giudice di merito abbia omesso o travisato elementi fattuali decisivi; altrimenti la censura è sindacabile solo nei limiti stretti del diritto.
  • La provocazione come attenuante richiede un nesso causale e uno stato d'ira compatibile con la sproporzione tra offesa e reazione; frasi minacciose isolate possono non bastare.
  • L'istituto della particolare tenuità del fatto davanti al Giudice di Pace non può essere dichiarato d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva; va sollevato tempestivamente in sede di merito.
  • Censure generiche sulla motivazione senza indicazione della pregnanza specifica dei mezzi di prova sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • Quando un ricorso è ritenuto inammissibile per carenze di specificità o per profili di colpa nell'atto impugnatorio, la Cassazione può condannare il ricorrente anche al versamento alla cassa delle ammende.
  • Nella determinazione della pena, se il giudice di merito resta nei pressi dei minimi edittali, la motivazione è considerata adeguata anche se espressa con termini generici come "pena equa".

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