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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza n. 360/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 17/01/2025

Giustizia amministrativa202502999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 per tre anni scolastici. Ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione, la rituale notificazione del titolo esecutivo, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia ministeriale. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché il pagamento delle astreintes.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza in sede di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la rituale notificazione del titolo il 18 gennaio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine per la fruizione del beneficio in forma originaria, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a dimostrare l'esigibilità dell'adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato ottemperando.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di attribuire una prestazione al privato.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se la prestazione riconosciuta dal giudicato è un beneficio economico fruibile entro un determinato periodo e tale periodo è scaduto per inerzia dell'amministrazione non imputabile al beneficiario, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La concessione dell'astreinte nell'ambito dell'ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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