Cassazione Penale, Sentenza n. 40097/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per concorso in rapina aggravata e lesioni personali. Venivano dedotti due motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), per presunta errata valutazione della ravvisabilità del concorso di persone nella rapina attribuita al ricorrente; 2) violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per omessa motivazione circa la mancata concessione del perdono giudiziale e della non menzione, motivi aggiunti che la difesa affermava essere stati presentati ma non inseriti nel fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata e motivata ricostruzione fattuale (nelle pagine 3-7), evidenziando che la sottrazione del borsello avvenne contestualmente all'aggressione e che il contenuto non fu recuperato, integrando così il concorso nella rapina e l'ingiusto profitto. Sul secondo motivo ha osservato che i presunti motivi aggiunti non risultano nel fascicolo (difetto di autosufficienza) e, comunque, la Corte d'appello ha fornito motivazione cumulativa (pagina 10) sul rigetto del perdono giudiziale e della non menzione, motivata dalla gravità della condotta e dalle lesioni arrecate alle vittime. Sentenza confermata; ricorso inammissibile (03/12/2025).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza di manifesta illogicità: la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (sulla sussistenza del concorso di persone nella rapina) è risultata adeguatamente motivata e sorretta da elementi probatori, quindi non censurabile in sede di legittimità salvo vizio manifesto.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
Richiamata rispetto alla presunta omissione di motivazione sul perdono giudiziale: la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e altresì autosufficiente, rilevando l'assenza dei motivi aggiunti nel fascicolo e osservando che la decisione di merito contiene motivazione cumulativa sul diniego del beneficio per la gravità della condotta e delle conseguenze.
art. 628 cod. pen.
Richiamato nella motivazione della Corte d'appello per spiegare che la sottrazione contestuale al violento fatto integrava gli estremi del delitto di rapina e l'ingiusto profitto, anche quando questo non abbia carattere patrimoniale pienamente recuperabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato proceduralmente per il riassunto dei motivi in cassazione; utilizzato per ricondurre i motivi nella forma prevista per il ricorso.
Massime di principio
- La censura della motivazione in sede di legittimità richiede che la decisione di merito presenti una manifesta illogicità o carenza tale da renderla priva di sostenibilità: valutazioni di fatto ben motivate e plausibili non sono sindacabili in cassazione.
- Per contestare il diniego di benefici (es. perdono giudiziale) è necessario che la doglianza sia supportata da atti e documenti effettivamente presenti nel fascicolo di cassazione; l'assenza di atti allegati può determinare difetto di autosufficienza ed escludere la censura.
- Il perdono giudiziale e la non menzione possono essere negati quando la gravità della condotta e le conseguenze per le vittime (es. lesioni) giustifichino una motivazione negativa: il giudice di merito deve esplicitare tali ragioni e questo rende difficoltosa la riforma in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
- Nel reato di rapina la sottrazione contestuale di un bene durante l'aggressione e l'impossibilità di recupero integrano l'elemento dell'ingiusto profitto; tale ricostruzione, se supportata da elementi probatori, è idonea a fondare il concorso nella rapina.
- Il controllo della Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: per impugnare efficacemente una valutazione probatoria occorre dimostrare specifici vizi logici o la mancanza di qualsiasi elemento probatorio a sostegno della decisione.
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