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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32533/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l’amministrazione aveva ricalcolato l’IRPEF dovuta su un’indennità di fine rapporto relativa all’anno 2012, chiedendo il pagamento di una somma indicata nel provvedimento. In primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione delle spese; in appello la decisione era stata confermata, ancora con compensazione delle spese. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la sentenza d’appello compensato le spese senza alcuna motivazione, nonostante la compensazione nel processo tributario sia consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate. La censura è stata costruita richiamando la disciplina processuale tributaria e i precedenti di legittimità che richiedono una motivazione puntuale sulle ragioni della compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001 la legittimazione spetta solo alle agenzie fiscali. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha invece accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulla compensazione delle spese priva di motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la questione delle spese e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa alla regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come base della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la compensazione delle spese richiede presupposti stringenti e motivazione espressa.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la mancata motivazione integra violazione di legge.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999

    È richiamato per affermare l’operatività delle agenzie fiscali e la loro esclusiva legittimazione nei giudizi tributari successivi al 1° gennaio 2001.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 300/1999

    È citato per definire le competenze dell’Agenzia delle Entrate in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso dei tributi.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156/2015

    Richiamato per individuare la decorrenza delle modifiche alla disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156/2015

    Ha sostituito il previgente art. 15, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 546/1992, reintroducendo la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. n. 220/2023

    È richiamato come modifica successiva alla disciplina delle spese nel processo tributario, applicabile ai processi instaurati dal 4 aprile 2024.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della compensazione deve essere resa nel rispetto del principio di sinteticità, ma deve comunque essere puntuale e verificabile.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono richiamati a sostegno della necessità di una motivazione che consenta il controllo di ragionevolezza e proporzionalità della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede, salvo la soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in sentenza.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese non è un adempimento meramente formale: deve consentire il controllo sulla effettiva ricorrenza di ragioni tali da rendere sproporzionata l’applicazione della regola della soccombenza.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni vanno valutate alla luce della condotta processuale della parte soccombente e dell’incidenza di fattori esterni non controllabili, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza.
  • Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001 la legittimazione passiva appartiene alle agenzie fiscali, non al Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo specifiche diverse ipotesi non emerse nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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