Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP 2010 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione i costi relativi a due fatture emesse nei confronti del contribuente da un'associazione sportiva dilettantistica per sponsorizzazioni di eventi sportivi, ritenendo che le operazioni fatturate non fossero mai state effettivamente eseguite. Il contribuente ha impugnato il rigetto in appello e ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata l'iscrizione al registro CONI dell'associazione sponsorizzata, circostanza che a suo dire non sarebbe stata ritualmente contestata dall'Ufficio; con il secondo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 108 TUIR e 90, comma 8, L. n. 289/2002, assumendo che le spese di sponsorizzazione, entro il limite di 200.000 euro, sarebbero integralmente deducibili e in ogni caso inerenti, sicché sarebbero irrilevanti sia l'antieconomicità della spesa sia la mancata prova ulteriore dell'inerenza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e aspecifico: la censura non attaccava in modo puntuale la ratio della decisione d'appello, limitandosi a contestare la pretesa novità della questione relativa all'iscrizione CONI e la mancata contestazione da parte dell'Ufficio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di deducibilità delle sponsorizzazioni e che, comunque, la decisione di merito non si fondava solo sul profilo dell'inerenza o dell'antieconomicità, ma soprattutto sulla mancanza di prova dell'effettiva stipula del contratto, sulla mancata specificazione delle modalità di pagamento e dell'attività concretamente svolta a fronte delle fatture, sulla mancata prova dell'iscrizione CONI dell'associazione e sulla mancata prova del pagamento delle fatture. La Corte ha quindi confermato il recupero a tassazione e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata reputata generica e non idonea a colpire la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso il vizio poiché il motivo non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta falsa applicazione di norme tributarie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di merito.

  • art. 108 TUIR

    Richiamato dal ricorrente in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione; la Corte ha affermato che non basta il solo richiamo alla norma per superare la necessità di prova dell'effettività delle operazioni.

  • art. 90, comma 7, L. n. 289/2002

    Norma evocata dal ricorrente in relazione all'iscrizione CONI dell'associazione sportiva dilettantistica sponsorizzata; la Corte ha ritenuto la censura sul punto inammissibile.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della presunta deducibilità automatica entro il limite di 200.000 euro; la Corte ha escluso che il limite economico sia sufficiente, da solo, a fondare la deducibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 289/2002, art. 90, comma 8

    La Corte lo interpreta nel senso che le spese di sponsorizzazione entro il tetto previsto non beneficiano di una automatica irrilevanza probatoria: occorre comunque verificare l'effettività dell'operazione e la prova degli elementi fattuali rilevanti.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione non sono deducibili per il solo fatto di rientrare nel limite quantitativo previsto dalla legge: il contribuente deve comunque dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione e la sua concreta riferibilità a un rapporto contrattuale reale.
  • Quando l'Ufficio contesta la spettanza della deduzione per costi di sponsorizzazione, il giudice deve valutare il complessivo quadro probatorio, verificando non solo l'inerenza economica, ma anche l'effettiva stipulazione del contratto, le modalità di pagamento, la specifica attività svolta e ogni altro elemento idoneo a provare la realtà dell'operazione fatturata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche o solo parzialmente pertinenti.
  • In materia di costi sponsorizzativi, la distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie non esonera il contribuente dall'onere di provare la concreta esecuzione della prestazione e la coerenza della fattura con l'attività effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.