Sentenza del 19/04/2017 n. 9846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento IVA relativa all'anno 1993, contestando principalmente la validità della notificazione, eseguita presso l'abitazione del liquidatore anziché presso la sede sociale, e sostenendo che tale vizio fosse inesistente e quindi non sanabile con la proposizione del ricorso. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'omesso invito al pagamento bonario previsto dalla disciplina IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto o allegato la relata di notificazione; in ogni caso, la notificazione presso la residenza del liquidatore integrava, al più, una nullità e non un'inesistenza, sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso per raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché, per una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, avente natura meramente liquidatoria, l'omesso invito al pagamento non determina l'illegittimità della cartella: tale invito serve soltanto a consentire una riduzione delle conseguenze sanzionatorie, non incide sull'obbligo di pagare imposta e interessi. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c., nella versione anteriore alla riforma
Disciplina le modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche. La notificazione eseguita presso il liquidatore, anziché presso la sede sociale, può comportare una nullità, ma non necessariamente l'inesistenza della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa. La proposizione tempestiva del ricorso contro la cartella sana ex tunc la nullità della notificazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6
L'invito al versamento delle somme dovute in materia IVA è funzionale alla possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso pagamento, ma la sua omissione non impedisce l'iscrizione a ruolo dell'imposta e degli interessi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2
È stato richiamato dalla società, ma la Corte ha escluso che la sua applicazione imponesse, nel caso concreto, un previo invito al pagamento quale condizione di validità della cartella.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, comma 2
La relativa censura è stata ritenuta infondata, poiché l'omesso invito al pagamento non incide sulla legittimità della cartella emessa per la liquidazione automatizzata dell'imposta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta anche l'applicazione del relativo regime delle nullità e delle sanatorie agli atti tributari, inclusi gli avvisi di accertamento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Richiamato indirettamente con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative per omesso versamento; l'invito al pagamento può incidere sulle sanzioni, ma non elimina l'obbligo di corrispondere tributo e interessi.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Per le cartelle derivanti da liquidazione automatizzata, aventi natura meramente liquidatoria, non è necessario un previo invito al pagamento affinché la cartella sia valida.
Massime di principio
- La notificazione effettuata a un destinatario o luogo non perfettamente conforme alle regole è normalmente qualificabile come nulla, non inesistente, quando esista comunque un collegamento concreto con il destinatario e l'atto sia giunto nella sua sfera di conoscibilità.
- La proposizione tempestiva del ricorso contro un atto tributario dimostra che il contribuente ne ha avuto conoscenza e, di regola, sana retroattivamente la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, senza però sanare eventuali decadenze sostanziali già maturate a carico dell'Amministrazione.
- Chi contesta la notificazione deve riportare in modo preciso il contenuto della relata e degli atti rilevanti; la mancata allegazione o trascrizione può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'omesso invito bonario al pagamento non determina automaticamente l'illegittimità della cartella quando l'invito abbia una funzione esclusivamente agevolativa o sanzionatoria e non costituisca una condizione per l'iscrizione a ruolo del tributo.
- Nel caso di cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata, l'Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione, senza previo invito al pagamento, salvo specifiche disposizioni diverse applicabili al caso concreto.
- La sanatoria della notificazione non implica necessariamente la regolarità sostanziale della pretesa tributaria: restano esaminabili, se tempestivamente dedotti e provati, eventuali vizi dell'accertamento, della decadenza o del calcolo del tributo.
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