Sentenza n. 2096/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzando)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 2 giugno 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha domandato anche la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché proposto entro un anno dalla formazione del silenzio, computando anche la sospensione feriale di 31 giorni. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, dalla presentazione della documentazione completa, era scaduto alla data di proposizione del ricorso e che sussisteva quindi il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esercizio dell’obbligo di valutazione, l’amministrazione dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e valutare l’eventuale equipollenza del titolo, disponendo, se necessario, misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di stabilire il termine per l’adempimento, con possibilità di nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce il quadro europeo recepito dal d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, individuato dal giudice quale amministrazione competente a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria è completa, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve essere concluso entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; il suo inutile decorso integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario quando sia giustificato dalla complessità e dal rilevante numero di istanze pendenti.
- Il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro deve essere valutato considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità complessiva della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
- L’amministrazione competente deve valutare l’equipollenza del titolo estero e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate; non può omettere la valutazione comparativa delle competenze acquisite e dell’esperienza professionale rilevante.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato nella sentenza sul silenzio, il giudice può prevedere sin dalla decisione l’intervento di un commissario ad acta, individuando l’organo competente e un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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