Cassazione Civile, Sentenza n. 1562/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo al 2005 (IRES, IRAP, IVA) per: (i) ripresa di due fatture per costi ritenuti indeducibili per euro 26.250,00; (ii) inclusione di euro 100.000,00 fatturati a titolo di penale per mancata cessione di un terreno; (iii) rettifica del valore di cessione di un terreno per euro 283.443,75. In cassazione la società ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e omessa/insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte fondato e ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati. In particolare: (a) il motivo relativo alle due fatture è dichiarato inammissibile in questa sede perché l'eventuale errore del giudice circa la presenza dei documenti nel fascicolo costituisce errore di fatto soggetto a revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.) e non vizio censurabile in cassazione; (b) è stata accolta la censura sulla ripresa della penale di euro 100.000,00: la C.T.R. ha dato rilievo al codice attività attribuito alla società (elaborazione elettronica dati) senza considerare che in sede di accertamento con adesione l'ente impositore aveva inquadrato l'attività come "valorizzazione e promozione immobiliare", sicché il giudice d'appello non ha valutato correttamente l'inerenza del costo; (c) è stata accolta la censura sulla rettifica del valore del terreno perché la C.T.R. non ha esaminato la censura della società sull'illegittimità del metodo di determinazione del valore adottato dall'ente impositore. La sentenza è quindi cassata e rinviata alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. n. 5
Fondamento della censura per omesso esame di un fatto decisivo o motivazione insufficiente; la Corte applica la nuova formulazione e verifica se il vizio rientri nelle ipotesi di cui all'art. 360 n.5, distinguendo i casi rilevabili in cassazione da quelli che costituiscono errore di fatto rimediabile con revocazione.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Regola la "doppia conforme"; la Corte ricorda che l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme opera solo se le questioni di fatto sono state decise nei due gradi con le "stesse ragioni". Se l'istruzione probatoria o la delibazione sono del tutto mancanti in uno dei gradi, il limite non si applica.
art. 54 d.l. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012)
Richiamata per spiegare l'applicabilità della disciplina della "doppia conforme" ai giudizi d'appello iniziati dopo la data di efficacia della norma; la Corte utilizza tale richiamo per determinare la possibile operatività del limite di inammissibilità.
art. 395 c.p.c., n. 4
La Corte individua che l'affermazione del giudice circa l'assenza di un documento che in realtà è presente costituisce errore di fatto rilevabile ai fini della revocazione (art. 395 n.4) e non vizio appellabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5.
Massime di principio
- In cassazione per censurare omissioni di fatto ai sensi dell'art. 360 n.5 il ricorrente deve considerare la disciplina della "doppia conforme": se i due gradi hanno deciso i fatti sulla base delle stesse ragioni il motivo può essere inammissibile, ma questo limite non opera se è mancata l'effettiva istruzione o delibazione probatoria in uno dei gradi.
- Se il giudice dichiara l'inesistenza in atti di un documento che invece risulta regolarmente prodotto, si tratta normalmente di errore di fatto rimediabile con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., non di vizio deducibile in cassazione.
- Nelle contestazioni di deducibilità di costi fiscali (es. penali o oneri connessi a immobili) il giudice deve valutare la reale attività e l'oggetto sociale dell'impresa anche in base all'inquadramento operato dall'ente impositore e dalla documentazione di accertamento (non limitarsi al codice attività risultante da registri diversi), per accertare l'inerenza del costo.
- Quando l'Amministrazione rettifica il valore di un cespite, il giudice d'appello è tenuto a esaminare i rilievi della parte avversaria in ordine alla metodologia adottata dall'ente impositore; la mancata disamina della censura sul metodo di valutazione costituisce omesso esame di fatto decisivo.
- In presenza di carenze probatorie o di omissioni istruttorie nei gradi di merito, la Corte di cassazione può ritenere non applicabile il divieto di riesame "doppia conforme" e valutare la fondatezza della censura, rimettendo la causa al giudice di merito per nuovo esame.
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