Cassazione Penale, Sentenza n. 34925/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. di Verbania. Il ricorrente deduceva carenza o manifesta illogicità della motivazione e violazioni di norme processuali (art. 292 e art. 275 c.p.p.), contestando la valutazione delle esigenze cautelari, l'adeguatezza e proporzionalità della misura e la mancata valutazione della sostituibilità con una misura meno afflittiva (divieto di dimora), anche alla luce della sospensione dalla carica e dell'età e condizioni di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile/infondata la rimessione in parte perche riproposizione delle stesse doglianze già esaminate dal Tribunale del Riesame e in parte perché, nel merito, l'ordinanza impugnata aveva fornito adeguata e congrua motivazione circa il pericolo di reiterazione e il pericolo di inquinamento probatorio, valutando la personalità dell'indagato, le modalità della condotta e il contesto. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle more, la misura era stata sostituita con divieto di dimora (10 luglio 2025 e successivamente 5 settembre 2025), rendendo in parte venuto meno l'interesse al gravame originario; nonostante ciò, la valutazione sostanziale delle esigenze cautelari fatta dal Riesame è stata considerata corretta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 476 c.p.
Norma penale indicata tra i reati contestati all'indagato: connessa alla fattispecie descritta di falsificazione di atti amministrativi usata per legittimare lavori irregolari.
art. 375 c.p.
Norma penale indicata tra i reati contestati all'indagato: riferimento alla fattispecie di falso in atti pubblici o condotte analoghe contestate.
art. 292 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a presunte nullità processuali; la Corte non ha ritenuto che dalle censure emergesse una nullità tale da rendere illegittimo l'atto impugnato.
art. 275 c.p.p.
Norma richiamata in ordine a vizi dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamata dalla Corte nella valutazione del pericolo di reiterazione: la norma si riferisce al pericolo di commissione di reati della stessa specie, valutato in senso concreto e prognostico tenendo conto della personalità, delle modalità di condotta e del contesto.
art. 274 lett. a) c.p.p.
Richiamata in relazione al pericolo di inquinamento probatorio; la Corte sottolinea che il pericolo deve essere concreto e desumibile dalle condotte e dalla personalità dell'indagato, non ricavabile apoditticamente dal ruolo ricoperto.
art. 299 comma 4 c.p.p.
Norma menzionata in relazione al ripristino della misura originaria per sopravvenuto aggravamento del quadro esigenziale; la Corte segnala che il successivo mutamento del regime di libertà può determinare un'impugnazione autonoma.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione prognostica concreta delle esigenze cautelari; il suo controllo è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) va valutata in termini di 'stessa specie' di reati e con una valutazione prognostica che consideri modalità, personalità e contesto; non è richiesta la previsione di specifiche occasioni future di reato.
- Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) c.p.p.) deve essere concreto e correlato alla personalità e alle condotte dell'indagato; non può essere desunto solo dal ruolo pubblico rivestito.
- La considerazione di elementi personali quali età e salute non esclude automaticamente misure cautelari onerose; tali esigenze possono essere bilanciate mediante autorizzazioni temporanee e limitate allontanamenti dal luogo di restrizione.
- La sostituzione della misura cautelare nel corso del procedimento può incidere sull'attualità dell'interesse all'impugnazione: una modifica in mitius può rendere il ricorso parzialmente inammissibile o privo di interesse, mentre un successivo aggravamento può essere oggetto di autonoma impugnazione.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare carenze formali o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito, non la semplice diversa valutazione degli elementi di fatto.
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