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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di restituzione di somme versate per un possibile acquisto di quote societarie. La parte ricorrente aveva consegnato inizialmente quattro assegni postdatati per garantire la restituzione di 100.000 euro; successivamente, a seguito della presentazione all'incasso di tali titoli prima della scadenza e del rischio di protesto, aveva sottoscritto una scrittura privata con cui riconosceva un debito maggiore, comprensivo di interessi al tasso dell'8%, e rilasciato un ulteriore assegno postdatato a garanzia. In giudizio chiedeva l'annullamento per violenza morale della scrittura e dell'assegno, la restituzione della maggiore somma pagata e il risarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2 Cost., 1175, 1375, 1435 e 1438 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la presentazione anticipata degli assegni fosse abuso del diritto e violazione della buona fede, e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la violenza morale e l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla controparte; 2) violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., contestando la ritenuta correttezza del tasso convenzionale dell'8% e lamentando un difetto di motivazione sulla natura e decorrenza degli interessi e sulla sproporzione dell'importo preteso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente affermato che l'assegno bancario è titolo pagabile a vista e che il patto di postdatazione è nullo e improduttivo di effetti, con conseguente insussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile sulla scadenza indicata; ha inoltre condiviso l'esclusione dell'abuso del diritto e della violenza morale invalidante, osservando che non risultava un vantaggio ingiusto o abnorme, anche perché gli interessi erano stati pattuiti al tasso dell'8% e non era provato un tasso usurario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del merito; ha aggiunto che, ove si fosse voluto contestare il mancato esame della decorrenza e della natura degli interessi, si sarebbe dovuto dedurre il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., non il vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 132 n. 4 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato come parametro di buona fede e tutela dell'affidamento nei rapporti tra privati

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per sostenere il dovere di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per affermare che il comportamento della creditrice avrebbe dovuto essere conforme a buona fede

  • art. 1435 c.c.

    la Corte ha escluso la sua applicazione in concreto, ritenendo insussistente la violenza morale invalidante come prospettata

  • art. 1438 c.c.

    la Corte ha ritenuto astrattamente corretta la sua applicazione alla minaccia di esercitare un diritto, ma ha escluso che nella specie vi fosse un vantaggio ingiusto e abnorme

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non affetta da nullità per mancanza di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza, esclusa dalla Corte

  • art. 1284 c.c.

    richiamato per contestare la misura degli interessi convenzionali, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la pattuizione dell'8% non usurario

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività in appello

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.

    richiamato incidentalmente quanto all'inammissibilità del motivo di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in tema di contributo unificato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato dalla Corte come il corretto vizio da dedurre per contestare la mancata considerazione della natura e decorrenza degli interessi

Massime di principio

  • Il patto di postdatazione di un assegno bancario è nullo e non può fondare un affidamento giuridicamente tutelabile sulla non presentazione del titolo prima della data indicata; essendo l'assegno pagabile a vista, la sua anticipata negoziazione non integra di per sé illecito civile.
  • La minaccia di esercitare un diritto può determinare annullabilità del contratto solo se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, cioè un risultato abnorme, esorbitante o diverso da quello conseguibile mediante il legittimo esercizio del diritto; in mancanza di tale sproporzione, la violenza ex art. 1438 c.c. non è configurabile.
  • La valutazione circa l'esistenza di una minaccia coattiva e del nesso causale tra la minaccia e la sottoscrizione dell'atto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Per censurare il mancato esame di elementi fattuali decisivi relativi agli interessi e alla loro decorrenza occorre dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.; non è sufficiente prospettare una nullità della sentenza per motivazione apparente quando la decisione contenga una motivazione logicamente sufficiente.
  • La pattuizione di un tasso di interesse convenzionale non usurario esclude, di regola, che la pretesa di pagamento di interessi possa essere qualificata come vantaggio ingiusto ai fini dell'annullamento per violenza morale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàAnnullabilitàAbuso del diritto

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