Sentenza n. 14525/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte della Questura di Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Roma di inammissibilità dell'istanza di aggiornamento o rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, conseguente alla revoca del precedente permesso di soggiorno di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il precedente titolo era stato revocato ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998, a seguito dell'assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi. Il successivo ingresso in Italia era quindi avvenuto senza un valido titolo, poiché il ricorrente non aveva ottenuto un valido visto d'ingresso. Dopo che il giudice di pace aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR. Le doglianze dedotte erano: violazione del diritto alla coesione familiare, sul presupposto che la presenza di familiari impedisse l'espulsione; omessa comunicazione di avvio del procedimento; omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; difetto di motivazione; mancata traduzione del provvedimento; violazione dell'art. 32 Cost. in relazione all'elevata mortalità per Covid-19 nel Paese di provenienza; situazione politica del Paese di origine, prospettata quale impedimento al rientro. Il ricorrente aveva inoltre proposto domanda cautelare, già respinta con ordinanza non appellata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa alla coesione familiare è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché l'atto impugnato non disponeva alcuna espulsione coattiva, ma prospettava l'espulsione soltanto come eventualità in caso di futuro reingresso senza valido titolo; il pregiudizio era dunque inattuale. La doglianza relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta perché il procedimento era stato avviato su istanza di parte e l'interessato ne aveva già conoscenza. Quanto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il TAR ha ritenuto superfluo l'ulteriore contraddittorio, trattandosi di potere vincolato. Il difetto di motivazione è stato escluso: l'amministrazione aveva indicato sinteticamente ma compiutamente la revoca del precedente titolo per assenza ultrannovemestrale dal territorio dell'Unione europea, il successivo ingresso sine titulo e l'assenza del presupposto del regolare ingresso richiesto dalla disciplina dei permessi per motivi familiari. La censura sulla mancata traduzione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il provvedimento era tradotto in inglese e non era stata provata l'incomprensione delle lingue utilizzate; inoltre, la giurisprudenza richiamata riguardava provvedimenti di espulsione, non permessi di soggiorno. La doglianza fondata sull'art. 32 Cost. è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque inconferente, non rientrando lo stato del sistema sanitario del Paese d'origine tra gli elementi rilevanti per il rilascio del permesso per motivi familiari, in assenza di una patologia specifica dell'interessato. Anche la situazione politica del Paese d'origine è stata ritenuta priva di interesse e inconferente rispetto alla domanda di permesso per motivi familiari, potendo eventualmente rilevare nell'ambito della protezione internazionale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato nel caso di assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi
La protratta assenza dal territorio dell'Unione europea per oltre dodici mesi determina la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
artt. 28 ss. d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso di soggiorno per motivi familiari presuppone un regolare ingresso nel territorio nazionale; tale presupposto mancava, poiché il precedente titolo era stato revocato e il successivo ingresso era avvenuto senza valido visto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può risultare superfluo quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e l'apporto partecipativo non potrebbe incidere sull'esito del procedimento.
art. 40 c.p.a.
Le censure devono essere specifiche; doglianze generiche e apodittiche possono essere dichiarate inammissibili.
art. 32 Cost.
La generica allegazione delle condizioni sanitarie del Paese di provenienza, non accompagnata dalla prova di una specifica patologia dell'interessato, non è sufficiente a fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento relativo al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno è priva di interesse, per inattualità del pregiudizio, quando il ricorrente deduca l'illegittimità di una futura espulsione meramente eventuale e non disposta dall'atto impugnato.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, la comunicazione di avvio non è necessaria, poiché l'istante è già consapevole dell'avvio del procedimento finalizzato alla decisione sulla propria domanda.
- Il preavviso di rigetto non è decisivo quando il potere amministrativo è vincolato e l'apporto partecipativo non potrebbe modificare l'esito del procedimento.
- La motivazione di un provvedimento in materia di soggiorno è sufficiente quando, anche sinteticamente, esponga la revoca del precedente titolo, l'irregolarità del successivo ingresso e l'assenza dei presupposti legali per il nuovo titolo richiesto.
- La disciplina del permesso di soggiorno per motivi familiari presuppone il regolare ingresso nel territorio nazionale; l'ingresso successivo alla revoca del precedente permesso, effettuato senza valido visto, non soddisfa tale requisito.
- Questioni attinenti alla persecuzione politica o alle condizioni sanitarie del Paese d'origine sono inconferenti rispetto a una domanda di permesso per motivi familiari, potendo eventualmente rilevare nell'ambito della protezione internazionale o di altri distinti titoli di soggiorno.
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