Cassazione Penale, Sentenza n. 18713/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di gravame che aveva ritenuto Musacchia responsabile di lesioni aggravate dall'uso di un'arma (coltello) in danno di Antonino Eusino; il ricorrente deduce carenza probatoria (nessuno avrebbe visto Musacchia impugnare il coltello; assenza di lesioni analoghe sul Musacchia), profili di inesistenza del dolo e di ridotta imputabilità per disturbi psichici accertati in sede peritale, vizio del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e vizi nella determinazione della pena (pena base, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione di equivalenza tra aggravante e diminuente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il ricorso non contestasse con la necessaria specificità le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito, né avesse adeguatamente argomentato circa l'elemento psicologico e l'imputabilità alla luce della perizia. Ha inoltre confermato che la dosimetria della pena e il giudizio di comparazione fra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non erano affetti da arbitrarietà o illogicità tali da giustificare il sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 89 cod. pen.
Norma sulla diminuzione della pena per infermità parziale di mente; la Corte ha trattato il vizio parziale di mente come valutazione distinta dall'accertamento del dolo e ha ritenuto non incompatibile il riconoscimento di una diminuzione per infermità con la valutazione sulle attenuanti generiche, purché fondate su motivi diversi.
art. 4 L. n. 110 del 1975
Norma penale in tema di contravvenzioni relative alle armi; la Corte ha considerato un aumento di pena di un mese per la contravvenzione prevista da questa norma (capo b) nella determinazione complessiva della pena).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle limitazioni dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale norma.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma che riguarda il principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' e i vizi di motivazione ai fini della declaratoria di innocenza; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale principio fosse infondato perché il ricorso non aveva specificamente confutato le deposizioni e le risultanze probatorie.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sui criteri di determinazione e graduazione della pena; la Corte ha ricordato che la scelta del giudice di merito sulla pena rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; indicata come norma procedurale applicata nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi di fatto o sulla valutazione della prova devono essere formulati con specificità e non in termini meramente assertivi; la mancanza di contestazioni puntuali dei fatti qualificati dai giudici di merito porta all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La determinazione della pena, la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e il giudizio di equivalenza sono attività discrezionali del giudice di merito e sfuggono al sindacato della Cassazione salvo che emerga un ragionamento arbitrario o illogico.
- L'accertamento dell'imputabilità (capacità di intendere e di volere) è distinto dall'accertamento del dolo; contestazioni circa l'imputabilità vanno adeguatamente motivate e confrontate con i risultati della perizia quando presente.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, bensì che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti; una motivazione non manifestamente illogica è sufficiente a escludere il sindacato di legittimità.
- I ricorsi in Cassazione che si limitano a rilievi generici o ricorrenti su temi decisionali (es. congruità della pena) senza mostrare vizi di arbitrio o illogicità sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza; quindi è opportuno valutare attentamente la specificità e fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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