Cassazione Civile, Sentenza n. 33481/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano che aveva rifiutato il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dalla Legge n. 238/2010 (incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia) ritenendo che la ricorrente, durante il periodo di studi in Austria (2003-2009), avesse mantenuto in Alto Adige il centro principale dei suoi affari e interessi. La ricorrente aveva chiesto il rimborso IRPEF per il periodo 2011-2015 per l'applicazione dell'agevolazione, deducendo di aver trasferito il domicilio in Austria per motivi di studio e di essere rientrata in Italia per lavoro il 1.11.2009; lamentava inoltre il silenzio-rifiuto dell'Agenzia ex artt. 37 e 38 DPR 602/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato quattro motivi; ha rigettato il motivo di nullità per carenza di motivazione (quarto motivo), ma ha accolto il terzo motivo riguardante l'omesso esame di un documento decisivo (certificato che attestava il domicilio della ricorrente a Innsbruck nel periodo di studi) ritenendo che la CTR avesse dichiarato "palese" e "incontroverso" ciò che invece era documentato e controverso e non avesse valutato tale documento. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte/Commissione tributaria di secondo grado competente. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2010, n. 238
Norma agevolativa per il rientro dei lavoratori ("bonus per rientro dei cervelli"): concede una riduzione della base imponibile a determinate condizioni (residenza continuativa in Italia per almeno 24 mesi prima, almeno 24 mesi di studio o lavoro all'estero, trasferimento di residenza e domicilio in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o inizio attività). È stata applicata come fondamento per la richiesta di rimborso IRPEF.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art.16, comma 2)
Modifica/integrazione alla disciplina della L. 238/2010 richiamata nella sentenza come parte del quadro normativo che definisce i requisiti soggettivi e temporali per l'agevolazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (artt. 37 e 38)
Norme procedurali per la richiesta di rimborso e per il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la ricorrente aveva presentato istanza di rimborso ex artt. 37 e 38 e impugnato il silenzio-rifiuto.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012
Chiarisce che per il riconoscimento dell'agevolazione il beneficiario deve trasferire residenza e/o domicilio in Italia entro tre mesi dall'inizio dell'attività; l'iscrizione all'AIRE non è ostativa al riconoscimento del beneficio se il soggetto dimostra la funzionalità del rientro.
Costituzione, art. 111, comma 6
Stabilisce il requisito minimo di motivazione della decisione giurisdizionale; la Corte ha valutato se la motivazione della CTR raggiungesse tale soglia, rigettando la censura sulla generale carenza di motivazione ma accogliendo l'omesso esame di un documento decisivo.
Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 3, 4, 5) e art. 132 c.p.c.
Art. 360 n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità per carenza di motivazione) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) hanno costituito i capi di doglianza: la Corte ha ritenuto infondato il motivo n.4 ma fondato il n.5 (omesso esame di documento decisivo), mentre i profili di violazione di legge (n.3) sono stati assorbiti.
Codice civile, art. 43
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della residenza fiscale, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dalla Corte; la questione non è stata decisa nel merito dalla Cassazione in questa pronuncia.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Norme internazionali recepite in Italia citate dalla ricorrente come prevalenti per la determinazione della residenza fiscale; anche questo rilievo è stato assorbito e non definito dalla Corte nel dispositivo.
Legge 18 ottobre 1984, n. 762
Richiamata nella censura (come integrativa del quadro normativo sulla residenza fiscale), ma non trattata nel merito essendo il motivo assorbito.
Massime di principio
- La mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di un documento processuale decisivo (ad es. certificati anagrafici o di domicilio) integra motivo di cassazione per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. se quel documento, se valutato, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
- Per l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla L. 238/2010 è necessario accertare concretamente residenza e domicilio: non basta l'affermazione teorica del mantenimento del centro degli affari e interessi nello Stato per escludere il beneficio se vi sono documenti contrari.
- L'iscrizione all'AIRE non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. Circolare 14/E/2012): rileva la funzionalità e la prova del trasferimento del domicilio/residenza in Italia entro i termini previsti dalla normativa.
- In controversie tributarie fondate su istanze di rimborso amministrativo (artt. 37-38 DPR 602/1973), il silenzio dell'Amministrazione può essere impugnato e il giudice deve valutare integralmente la documentazione che attesta i presupposti dell'agevolazione.
- Nei ricorsi per cassazione il sindacato di legittimità non investe la valutazione libera delle prove fatta dal giudice di merito, salvo che non si tratti di omesso esame o di travisamento documentale che incida sul decisum; dunque è essenziale produrre e sollecitare l'esame di documenti decisivi già in sede di merito.
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