Sentenza n. 2785/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento dell’Agcm del -OMISSIS- con il quale è stato disposto «con decorrenza dal 1° febbraio 2014 è attribuito al dott. -OMISSIS-, dirigente dell’Autorità, l’incarico di direttore generale della Direzione generale per la concorrenza, con mantenimento ad interim dell’incarico di chief economist; con decorrenza dal 1° febbraio 2014, è attribuito al dott. -OMISSIS-, dirigente dell’Autorità, l’incarico di direttore della Direzione manifatturiero e servizî della Direzione generale per la concorrenza, già a lui affidato ad interim»; - di ogni altro provvedimento antecedente, connesso o conseguente a quello su indicato, anche se all’attualità non conosciuto; nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subíto dal dott. -OMISSIS- in conseguenza della responsabilità contrattuale dell’Agcm e dell’annullamento del provvedimento dinnanzi indicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'Autorità con cui è stato conferito a un altro dirigente l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la concorrenza e al ricorrente l'incarico di direttore della Direzione manifatturiero e servizi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera di conferimento degli incarichi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per demansionamento, mobbing e violazione degli obblighi datoriali di tutela ex art. 2087 c.c. Ha dedotto, in particolare, che il passaggio dalla direzione generale alla direzione settoriale integrasse un demansionamento e fosse espressione di eccesso di potere e di un intento persecutorio, inserito in una più ampia condotta di emarginazione caratterizzata dalla sottrazione di personale e risorse, dal progressivo svuotamento delle mansioni, dal mancato coinvolgimento in iniziative dell'Autorità, dal mancato aggiornamento del sito istituzionale e dal rafforzamento del ruolo del vice-segretario generale. Ha inoltre allegato un danno alla salute e prodotto documentazione sanitaria e una perizia di parte. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di una controversia davanti al giudice ordinario relativa alla responsabilità personale di un ex Segretario generale; tale istanza è stata respinta.
La decisione
Il TAR ha rigettato entrambe le domande. Ha anzitutto escluso la necessità di sospendere il giudizio, distinguendo la controversia amministrativa, riguardante la responsabilità contrattuale dell'Autorità quale datore di lavoro e la legittimità degli atti organizzativi, dalla causa davanti al giudice ordinario, relativa alla responsabilità extracontrattuale personale dell'ex Segretario generale. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro dei dipendenti dell'Autorità, in quanto personale non contrattualizzato, e ha ritenuto ammissibile il motivo di annullamento, ma infondato nel merito. Il conferimento degli incarichi è stato ritenuto conforme alla disciplina dell'Autorità: gli incarichi dirigenziali sono temporanei, non determinano una diversa qualifica e non seguono necessariamente un percorso gerarchico ascendente; il passaggio da una direzione generale a una direzione settoriale non costituisce quindi, di per sé, demansionamento. La scelta dell'Autorità è stata considerata ragionevole, essendo motivata dalla riorganizzazione, dal contenimento dei costi, dal nuovo rilievo attribuito alle competenze economiche e dalla maggiore esperienza del dirigente prescelto nel settore della concorrenza. Il TAR ha escluso che la struttura organizzativa dell'Autorità sia rigidamente gerarchica, rilevando che i rapporti tra direzione generale e direzioni settoriali sono improntati al coordinamento. Ha inoltre escluso la sussistenza di mobbing o di violazione dell'art. 2087 c.c.: le condotte organizzative contestate risultavano riconducibili a riorganizzazioni generali, esigenze di copertura degli uffici, razionalizzazione delle risorse e ordinaria dialettica lavorativa. Il ricorrente non ha provato il nesso causale tra le condotte dell'Autorità e la patologia allegata; la perizia di parte si fondava essenzialmente sui fatti riferiti dal ricorrente e si limitava a una valutazione astratta della possibile nocività dell'ambiente lavorativo. È stata pertanto ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio. Il TAR ha accolto anche la richiesta dell'Autorità di cancellazione di alcune espressioni sconvenienti e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in favore dell'Autorità.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Conferma il regime non contrattualizzato del personale dell'Autorità, quale presupposto della giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 2087 c.c.
il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori
Configura un'obbligazione legale di protezione del lavoratore; chi agisce per il suo inadempimento deve provare la fonte dell'obbligo, il danno e il nesso causale.
art. 2043 c.c.
Rileva per distinguere la responsabilità extracontrattuale personale dell'ex Segretario generale, devoluta al giudice ordinario, dalla responsabilità contrattuale dell'Autorità-datore di lavoro.
art. 10, comma 6, l. 287/1990
Costituisce, insieme alla disciplina organizzativa interna, la base normativa del conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Autorità.
art. 25 del testo unico del personale dell'Agcm
i dirigenti svolgano le «funzioni di responsabili delle direzioni e degli uffici, nonché quelle, di pari rilevanza, in compiti di studio e ricerca, di coordinamento e controllo»
Non impone all'Autorità di assegnare a ogni dirigente la responsabilità di una direzione; consente l'impiego del dirigente secondo le esigenze istituzionali.
art. 13 delibera Agcm 28 novembre 2013, n. 24631
la «responsabilità di direzioni generali è attribuita preferibilmente a dirigenti di livello più elevato»
Supporta la preferenza per il dirigente con maggiore anzianità, livello e specifica esperienza nel settore della concorrenza; il comma 5 individua nelle funzioni del direttore generale attività di indirizzo, programmazione e controllo.
art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001
al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c.
Conferma la temporaneità e la mobilità degli incarichi dirigenziali e impedisce di qualificare automaticamente come demansionamento il passaggio a un diverso incarico.
art. 24 d.P.R. 3/1957
Rileva ai fini dell'imputazione all'organo competente dell'eventuale illegittimità o dannosità dell'atto di conferimento degli incarichi.
art. 23, comma 12-quinquiesdecies, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
per il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati
È richiamato come conferma legislativa della spettanza alle autorità di settore del potere sanzionatorio negli ambiti regolati.
art. 1 c.p.a.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di una tutela effettiva e piena, compatibile con un sindacato di ragionevolezza sulle scelte discrezionali di conferimento degli incarichi.
artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c.
Consentono la cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute negli atti processuali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al personale non contrattualizzato di un'autorità indipendente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia le questioni sulla legittimità degli atti di conferimento degli incarichi sia le domande risarcitorie fondate sull'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dall'art. 2087 c.c.; resta distinta la responsabilità extracontrattuale personale di singoli soggetti, devoluta al giudice ordinario quando la condotta illecita sia loro imputata come persone fisiche.
- Il conferimento e il passaggio tra incarichi dirigenziali nell'ambito di un ordinamento pubblico caratterizzato dalla temporaneità degli incarichi non comportano, di per sé, un demansionamento, quando non determinano una modifica della qualifica dirigenziale e la disciplina interna non configura un rapporto rigidamente gerarchico tra le strutture.
- La scelta dell'amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale non contrattualizzato è sindacabile dal giudice amministrativo, nei limiti delle censure dedotte, attraverso un controllo di ragionevolezza analogo a quello sull'eccesso di potere, senza estendersi al merito della scelta organizzativa.
- Per ottenere il risarcimento fondato sulla violazione dell'obbligo datoriale di tutela ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare, oltre alla fonte dell'obbligo e al danno, il nesso causale concreto tra le condotte dell'amministrazione e la lesione lamentata; una perizia di parte basata soltanto sulle allegazioni dell'interessato e sulla mera astratta idoneità di un ambiente lavorativo ansiogeno non dimostra tale nesso.
- La configurabilità del mobbing derivante dall'organizzazione del luogo di lavoro richiede la dimostrazione di una condotta datoriale complessiva lesiva dell'integrità psico-fisica o della professionalità del lavoratore; mere riorganizzazioni, riallocazioni di personale, richieste di relazioni, modifiche dei flussi di coordinamento o ordinarie divergenze interpretative non sono sufficienti se non risultano vessatorie e causalmente dannose.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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