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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dd 31.7.2025 di rigetto da parte di ISMEA della domanda di concessione delle agevolazioni previste dal Fondo 2024 per l’innovazione in agricoltura; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusi quelli endoprocedimentali, con particolare riferimento al provvedimento dd 24.4.2025.

Giustizia amministrativa202500580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di concessione delle agevolazioni previste dal Fondo 2024 per l'innovazione in agricoltura, con gli atti endoprocedimentali connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente erogatore e ministero vigilante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato da ISMEA, deducendo: 1) la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, perché asseritamente privo di sottoscrizione manuale o digitale; 2) la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 97 e 113 Cost. e dei principi di buon andamento, nonché eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione, arbitrarietà, carenza di istruttoria e sviamento; 3) la violazione dell'art. 2 delle Istruzioni Operative e dell'art. 445 c.p.p., nonché travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle cause di esclusione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'unica condanna risultante a suo carico fosse una sentenza di patteggiamento del 2018 per il reato di inquinamento ambientale e che tale pronuncia non determinasse né l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione né l'inclusione tra le cause di esclusione dall'agevolazione. ISMEA ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Friuli Venezia Giulia in favore del TAR Lazio, sede di Roma, rilevando il carattere nazionale della procedura, la sede romana dell'ente e l'incidenza dell'eventuale accoglimento sulla graduatoria nazionale dei beneficiari. Il ricorrente, inizialmente, ha contestato tale eccezione, sostenendo che gli effetti del diniego fossero limitati al territorio friulano e che la procedura non desse luogo a una graduatoria comparativa; all'udienza pubblica ha tuttavia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha deciso esclusivamente la questione di competenza territoriale, senza esaminare i motivi di merito relativi alla sottoscrizione, alla motivazione, all'istruttoria e alla legittimità della causa di esclusione. Ha dichiarato fondata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La procedura di concessione delle agevolazioni aveva infatti portata nazionale ed era sfociata in un'unica graduatoria di operatori beneficiari distribuiti sull'intero territorio nazionale. Anche se le domande erano esaminate secondo l'ordine cronologico, la lunghezza della graduatoria dipendeva dall'esaurimento del plafond disponibile; l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe quindi potuto incidere sulla posizione di altri beneficiari e sulla conformazione unitaria del Fondo. Il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia spaziale conducevano entrambi alla competenza del TAR Lazio: ISMEA ha sede a Roma e il provvedimento produceva effetti nell'ambito di una procedura nazionale, non frazionabili in funzione della sede dell'impresa richiedente. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500, oltre accessori, a favore di ISMEA; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, che non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale

    La competenza territoriale dei TAR si determina mediante il coordinamento del criterio della sede dell'autorità emanante con quello dell'efficacia spaziale dell'atto. Per una procedura nazionale con graduatoria unica, entrambi i criteri radicano la controversia presso il TAR del Lazio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il giudizio potrà essere riassunto

    La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR indicato come competente.

  • art. 1, commi 428 e seguenti, legge 197/2022

    Costituisce la base normativa del Fondo per l'innovazione in agricoltura, la cui procedura di concessione era oggetto del diniego impugnato; la sentenza non esamina nel merito i requisiti sostanziali di accesso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Era invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del diniego privo di sottoscrizione, ma il motivo non è stato esaminato per la declaratoria di incompetenza territoriale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Era invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di incompetenza.

  • art. 445 c.p.p.

    Era invocato dal ricorrente per escludere che la sentenza di patteggiamento producesse l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; il TAR non ha esaminato tale questione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento adottato da un'autorità nazionale incide su una procedura di finanziamento con portata nazionale e su un'unica graduatoria di beneficiari distribuiti sull'intero territorio, la controversia rientra nella competenza territoriale del TAR della sede dell'autorità emanante, normalmente il TAR Lazio per gli enti con sede a Roma.
  • La natura cronologica della selezione a sportello non esclude la rilevanza della graduatoria ai fini della competenza territoriale: se l'ordine delle domande determina l'utilizzo di un plafond unitario e l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare soggetti già ammessi, gli effetti dell'impugnazione sono ultraregionali e non possono essere frazionati in base alla sede del singolo richiedente.
  • Ai fini dell'art. 13 c.p.a., il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia spaziale dell'atto operano secondo una logica di complementarietà; quando entrambi conducono al medesimo foro, la competenza territoriale appartiene al TAR corrispondente.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce il merito della controversia: il giudizio può essere riassunto dinanzi al TAR indicato come competente nel termine e nelle forme previste dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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