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Sentenza

Sentenza n. 13036/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento; - della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - della nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446; - della nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; - della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 14.12.2021, prot. n. 18286; - dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti. PER IL RICONOSCIMENTO - del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento; - della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - della nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446; - della nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; - della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 14.12.2021, prot. n. 18286; - dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti. PER IL RICONOSCIMENTO - del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”;

Giustizia amministrativa202202044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS della Provincia di Taranto per l'a.s. 2021/2022 e gli atti ministeriali e amministrativi presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e amministrativi che, secondo la prospettazione dedotta, non consentivano l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ai docenti muniti di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e ancora in corso di riconoscimento. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'a.s. 2021/2022. Nel corso del giudizio, con ordinanza collegiale n. 17666/2025, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, assegnando un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, perfezionata il 14 ottobre 2025, nonché un termine di dieci giorni dalla pubblicazione per il deposito della relativa prova. La ricorrente non ha dimostrato l'avvenuto adempimento dell'integrazione del contraddittorio e non risultano ulteriori atti processuali compiuti dai difensori.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in rito dichiarando il ricorso improcedibile. L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non è stata tempestivamente notificata e depositata secondo i termini perentori stabiliti nell'ordinanza collegiale. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, secondo periodo, c.p.a., l'omesso o tardivo adempimento comporta la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità degli atti ministeriali, l'esclusione dalle GPS né la domanda di riconoscimento dell'inserimento in graduatoria. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 c.p.a.

    Il mancato tempestivo adempimento dell'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice determina la definizione in rito del giudizio.

  • art. 35 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile per la definizione in rito del giudizio conseguente al mancato adempimento dell'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami fissando termini perentori, la parte onerata deve notificare o pubblicare tempestivamente l'atto integrativo e depositare la relativa prova entro il termine stabilito; l'inadempimento comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a.
  • L'omesso adempimento dell'integrazione del contraddittorio impedisce l'esame nel merito delle censure proposte contro l'atto amministrativo e della domanda sostanziale dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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