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Sentenza

Sentenza n. 5007/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- Dell’ordinanza n. 8/2024 del 10 ottobre 2024, notificata in data 15/10/2024, con la quale il Capo Settore Tecnico, Arch. Franco Annunziata, ordinava la chiusura immediata dell’attività di Autolavaggio all’interno dell’Impianto di distribuzione di carburanti sito in Saviano (NA), alla via San Francesco n. 30; - Della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 13295 del 16/04/2024; - Della nota prot. n. 25203 del 19/07/2024, notificata in data 26/07/2024, di chiusura del procedimento avviato con nota prot. n. 13295 del 16/04/2024 e con la quale si comunicava l’avvio del procedimento teso all’emissione di ordinanza di chiusura dell’attività pertinenziale di autolavaggio; - Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”; nonché per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202405485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di chiusura immediata dell'attività di autolavaggio esercitata all'interno di un impianto di distribuzione carburanti, nonché gli atti procedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di chiusura dell'autolavaggio e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla cessazione dell'attività, dalla perdita della clientela e dallo sviamento commerciale. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse esercitato tardivamente il potere di annullamento d'ufficio, oltre il termine di dodici mesi e a distanza di quasi cinque anni dal consolidamento della SCIA; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione del legittimo affidamento, per omessa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale e omessa ponderazione dell'interesse privato; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contestando che l'autolavaggio fosse necessariamente pertinenziale rispetto alla distribuzione di carburanti e sostenendo la propria autonomia funzionale ed economica. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente aveva presentato una nuova istanza per la medesima attività e nei medesimi luoghi, poi respinta con autonomo provvedimento impugnato in altro giudizio. Ha inoltre contestato la domanda risarcitoria per genericità e per mancata prova dell'illecito, del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento, rilevando che l'interesse del ricorrente si era spostato sul successivo diniego relativo alla nuova istanza per l'apertura della stessa attività nello stesso luogo. Poiché il ricorrente aveva comunque dichiarato di mantenere l'interesse ai fini risarcitori, il Collegio ha applicato l'art. 34, comma 3, c.p.a. e ha verificato la legittimità dell'ordinanza ai soli fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria. Il provvedimento è stato qualificato, in base al suo contenuto sostanziale, non come annullamento d'ufficio, ma come provvedimento di decadenza accertativa, con natura sanzionatoria o ripristinatoria, volto ad accertare l'assenza del titolo legittimante l'esercizio dell'autolavaggio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e l'infondatezza del primo motivo. È stato respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione e al legittimo affidamento, poiché la SCIA di subentro del 20 novembre 2019 era stata presentata dopo la comunicazione di cessazione dell'attività dell'impianto di distribuzione carburanti e in assenza di un valido titolo cui subentrare. Il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 141 l.r. Campania n. 7/2020 considera il lavaggio tra i servizi complementari e integrativi degli impianti di distribuzione carburanti; secondo il TAR, tale attività è funzionalmente collegata alla distribuzione e non può essere esercitata separatamente dalla gestione dell'impianto. Accertata la legittimità dell'ordinanza, è stata rigettata la domanda risarcitoria, non risultando il primo presupposto dell'illecito amministrativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 di spese in favore del Comune; spese compensate nei confronti dell'interveniente ad opponendum.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    Quando l'annullamento non è più utile ma permane un interesse risarcitorio, il giudice deve accertare la legittimità o illegittimità dell'atto impugnato. Nel caso concreto, l'accertamento ha condotto alla conferma della legittimità dell'ordinanza e al rigetto della domanda risarcitoria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica a un provvedimento qualificato sostanzialmente come decadenza accertativa, diretto ad accertare la perdita del titolo legittimante e non a riesaminare la legittimità o l'opportunità dell'atto originario.

  • art. 141, comma 1, l.r. Campania n. 7/2020

    I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali.

    I servizi complementari, tra cui l'autolavaggio, sono strettamente collegati all'impianto di distribuzione carburanti e il loro esercizio non è suscettibile di essere scisso dalla gestione dell'attività principale.

  • artt. 122 e 141 l.r. Campania n. 7/2020

    Sono richiamati dal Comune e dal TAR per qualificare l'autolavaggio realizzato nell'ambito di un impianto di distribuzione carburanti come attività pertinenziale, dipendente dall'autorizzazione relativa all'impianto.

  • d.lgs. 32/1998

    È richiamato nel quadro normativo posto a fondamento della conclusione secondo cui l'attività di autolavaggio pertinenziale richiede un titolo legittimante collegato all'impianto di distribuzione carburanti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento dell'atto non è più utile ma il ricorrente dichiara tempestivamente di mantenere l'interesse ai fini risarcitori, il giudice deve accertare la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza dover decidere anticipatamente tutti gli ulteriori presupposti della responsabilità risarcitoria.
  • La qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo deve essere effettuata dal giudice sulla base del suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall'amministrazione o dalle parti.
  • La decadenza accertativa, diretta ad accertare la sopravvenuta o originaria insussistenza del titolo legittimante e fondata sull'inosservanza dei presupposti o degli obblighi dell'attività, non costituisce annullamento d'ufficio e non è soggetta ai limiti temporali e agli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Nell'ordinamento regionale campano, l'autolavaggio ricompreso tra i servizi complementari e integrativi di un impianto di distribuzione carburanti è considerato funzionalmente collegato all'attività di distribuzione e non può essere esercitato separatamente da essa in assenza di un autonomo titolo legittimante previsto dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini del risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, l'illegittimità dell'atto costituisce il primo elemento della fattispecie; accertata la legittimità del provvedimento, la domanda risarcitoria deve essere rigettata senza necessità di riconoscere gli ulteriori elementi dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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