Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della Strade: l'imputato deduceva, tra l'altro, la mancata comprensione linguistica degli atti (essendo madrelingua tedesca e gli agenti che verbalizzavano si erano rivolti esclusivamente in lingua italiana), la mancanza dell'elemento soggettivo, la non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente). Con memoria successiva è stato aggiunto il motivo che gli ufficiali e agenti non avevano chiesto quale fosse la lingua materna dell'imputato, in violazione dell'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 574/1988 e dell'art. 18-bis che prevede la nullità assoluta in caso di inosservanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha valorizzato il motivo nuovo sulla violazione del D.P.R. n. 574/1988, rilevando che gli agenti non hanno chiesto quale fosse la lingua materna dell'imputato e non hanno redatto gli atti nella lingua indicata. Ha precisato che la comprensione sommaria o rudimentale dell'italiano da parte dell'Alber non è idonea a sanare l'omissione. Per la violazione del presidio di garanzia previsto dalla normativa regionale e per la nullità assoluta degli atti conseguente, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186, comma 7
Norma sostanziale in base alla quale era stata comminata la condanna (guida in stato di ebbrezza); la Corte non si è pronunciata sul merito della imputazione perché ha ritenuto decisiva la nullità procedurale degli atti.
D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 1
"Anche per le forze di polizia che fanno parte delle ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione"
Nel territorio della provincia di Bolzano la lingua tedesca è parificata a quella italiana e le disposizioni del decreto si applicano anche agli atti delle forze di polizia che possono avviare azione penale o provocare sanzioni; ciò impone l'uso della lingua idonea a garantire la comprensione degli atti.
D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 14, comma 1
"gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti ... devono chiedere alla persona destinataria dell'atto quale sia la sua lingua materna, se italiana o tedesca"
Obbligo per gli operatori di polizia di accertare la lingua materna del soggetto e, in caso di indicazione, di redigere gli atti nella lingua corrispondente: presidio di garanzia per la piena comprensione e l'esercizio dei diritti di difesa.
D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18-bis
Prevede che la mancata osservanza dell'obbligo di cui all'art. 14 comporta la nullità assoluta dell'atto; norma sanzionatoria destinata a tutelare il diritto di difesa nella regione bilingue.
Codice di procedura penale, art. 179
La nullità assoluta degli atti è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; implica che l'omissione formale rilevata può essere fatta valere anche in Cassazione e portare all'annullamento.
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 114
Gli avvisi relativi all'assistenza di difensore richiedono un livello adeguato di comprensione linguistica; la mancata comprensione o la mancata offerta nella lingua madre impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma invocata per censurare la violazione di legge in sede di Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo nuovo perché attinente a violazione normativa che inficia la validità degli atti.
Codice penale, art. 131-bis; Codice penale artt. 62-bis e 62, n.6
Motivi dedotti dal ricorrente (cause di non punibilità e circostanze attenuanti) ma non decisi sul merito in quanto la Corte ha risolto il giudizio sulla base della nullità procedurale.
Massime di principio
- Nelle regioni a statuto speciale bilingui (es. provincia di Bolzano) gli ufficiali e gli agenti devono chiedere la lingua materna della persona e, se indicata, redigere gli atti nella lingua corrispondente: il mancato rispetto determina nullità assoluta dell'atto.
- La comprensione sommaria o rudimentale della lingua usata dagli agenti non è sufficiente a sanare l'omissione formale dell'accertamento della lingua materna; è necessario il rispetto formale dell'obbligo per garantire il diritto di difesa.
- La nullità assoluta degli atti è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può determinare l'annullamento della sentenza anche con formula "perché il fatto non sussiste" se l'invalidità inficia il processo probatorio essenziale.
- Quando la nullità procedurale incide sulla possibilità per l'imputato di comprendere avvisi fondamentali (es. facoltà di farsi assistere da un difensore, consenso agli accertamenti), la sua rimozione può comportare l'annullamento integrale del giudizio senza rimessione.
- Motivi sostanziali (es. eccessività della pena, riconoscimento di circostanze attenuanti o cause di non punibilità) possono essere rilevanti ma diventano inidonei a salvare la condanna se il procedimento è affetto da nullità formale assoluta; pertanto, contestazioni procedurali di carattere linguistico devono essere tempestivamente e precisamente dedotte.
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