Cassazione Civile, Ordinanza n. 04666/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una creditrice contro due soggetti che, con atto notarile del 1° ottobre 2012, avevano sciolto una comunione immobiliare avente a oggetto una casa rurale con due unità abitative e terreni. La creditrice sosteneva di essere titolare di un credito verso uno dei condividenti, già azionato esecutivamente senza esito, e assumeva che la divisione avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale, aggravando la sua possibilità di soddisfazione. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la revocatoria, ritenendo sussistenti anteriorità del credito, pregiudizio e consapevolezza del danno. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse stato alcun concreto pregiudizio perché le quote assegnate sarebbero state di pari valore e l’ipoteca gravante sulla quota del debitore si sarebbe semplicemente ristretta sul bene a lui assegnato; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. e vizio di motivazione, contestando la prova della consapevolezza del pregiudizio e della riduzione della capacità patrimoniale del debitore; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando omessa o apparente motivazione sull’effettivo danno e insistendo di nuovo sull’assenza di pregiudizio e sull’effetto dell’ipoteca. La Cassazione ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente e coerente, e che le doglianze miravano solo a un nuovo esame del merito; ha poi dichiarato inammissibili anche il primo e il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente accertato che, dopo la divisione, il debitore era rimasto titolare di un solo bene ipotecato e di valore inferiore al credito azionato, sicché la divisione aveva alterato in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale e reso più difficile l’azione esecutiva del creditore. È stato inoltre rilevato che il motivo sul vizio di motivazione era formulato in modo generico e non autosufficiente, senza una specifica critica alla ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la sentenza d’appello che aveva mantenuto ferma la declaratoria di inefficacia, nei confronti della creditrice, dell’atto di divisione immobiliare. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria: esistenza e anteriorità del credito, pregiudizio arrecato dalla divisione alla garanzia patrimoniale e consapevolezza del danno. Ha inoltre affermato che l’eventus damni non richiede la completa perdita della garanzia, essendo sufficiente anche un peggioramento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
per la revocatoria ordinaria è sufficiente un pregiudizio alla garanzia patrimoniale che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; l’atto è inefficace verso il creditore se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie.
art. 2697 c.c.
il creditore deve provare la modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, mentre il debitore deve dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare integralmente il credito.
art. 2825 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la ristretta operatività dell’ipoteca sulla quota assegnata al debitore; la Corte nega che ciò escluda il pregiudizio revocatorio, poiché il bene rimasto al debitore era comunque incapiente rispetto al credito azionato.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è viziata solo se manca realmente una statuizione o ricorre una delle anomalie motivazionali rilevanti in cassazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e sufficiente.
art. 111 Cost.
la sentenza deve essere motivata in modo minimo, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione d’appello rispettasse il c.d. minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c.
la Corte riqualifica il vizio denunciato quando la qualificazione del ricorrente non corrisponde al contenuto effettivo delle censure; inoltre ribadisce che le censure di merito non possono essere trasformate in vizi motivazionali o processuali.
art. 366 c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e criticare in modo chiaro la ratio decidendi; la mera riproposizione delle proprie tesi o di passaggi della sentenza non integra un valido motivo e comporta inammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012
richiamata quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni sussiste non solo quando l’atto del debitore azzeri la garanzia patrimoniale, ma anche quando ne peggiori la consistenza qualitativa o quantitativa, rendendo più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
- Quando il creditore allega una modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo è comunque sufficiente a soddisfare integralmente il credito azionato.
- La divisione di beni in comunione può essere revocata se, per effetto dell’assegnazione, il debitore resta titolare di un bene insufficiente o gravato da vincoli tali da rendere meno utile la garanzia per il creditore.
- In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non basta riproporre le proprie difese o contestare in modo generico l’esito di merito, ma occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’inesistenza della pronuncia o l’omessa pronuncia sono configurabili solo quando manchi qualsiasi statuizione, anche implicita, su un capo o su un’eccezione; se la decisione contiene una motivazione riconoscibile, le doglianze si traducono in una critica di merito inammissibile.
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