Sentenza del 05/08/2021 n. 22311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento per l'anno 2006 con contestazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRES, IRAP e IVA in relazione a cessioni immobiliari; ai soci venivano notificati avvisi per recupero di maggior IRPEF ritenendo gli utili extracontabili imputabili ai soci. In primo grado la CTP accolse i ricorsi; la CTR, in riforma, accolse l'appello dell'Agenzia riconoscendo la fondatezza dell'accertamento sulla base di dichiarazioni rese da alcuni acquirenti (pagamenti maggiori rispetto al rogito), documentazione extracontabile, files aziendali e valori OMI e ritenendo, trattandosi di società a ristretta base sociale, legittima l'attribuzione agli soci degli utili extracontabili in assenza di prova contraria sulla diversa destinazione o estraneità dei soci alla gestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto tempestivo il controricorso dell'Agenzia, non sussistente il giudicato relativo ad altro anno d'imposta, e infondati i motivi di cassazione sulla presunzione e sull'applicazione dell'art. 47 TUIR. La Corte ha confermato che il giudice può fondare il convincimento anche su un unico elemento probatorio purché dotato dei requisiti di gravità e precisione (le dichiarazioni di alcuni acquirenti, integrate da documentazione extracontabile e schede informatiche sono state considerate tali). Ha altresì stabilito che, nella società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili possono essere attribuiti ai soci salvo che questi provino che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti o che non hanno poteri di gestione; l'art. 47 TUIR (regime di tassazione degli utili dichiarati) non si applica agli utili “in nero” non risultanti in bilancio. Condanna delle spese in favore dell'Agenzia (euro 4.500,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
Codice civile
Articoli sulla prova presuntiva (2727, 2729) e sull'onere della prova (2697) richiamati per l'analisi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la Corte verifica che il ragionamento presuntivo dei giudici di merito rientri nei parametri indicati.
D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata in tema di presunzioni relative alla corrispondenza del prezzo di compravendita al valore normale; la Corte conferma che la modifica normativa consente al giudice di fondare il convincimento anche su singolo elemento grave e preciso.
D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in connessione con l'art. 39 del DPR 600/73; rilevante per la disciplina IVA e le presunzioni sul prezzo di cessione.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
art. 47 (parziale citazione presente in sentenza: "salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare")
La Corte afferma che l'art. 47 disciplina gli utili distribuiti e il meccanismo di tassazione per utili ufficialmente dichiarati; non è applicabile agli utili extracontabili 'in nero' che non sono stati contabilizzati.
TUIR
art. 44, comma 1, lett. e) e art. 163
Richiamati nella discussione sulla tassazione dei redditi di partecipazione e sulla determinazione del reddito d'impresa; la Corte conferma che la presunzione di imputazione agli azionisti è legittima per società a ristretta base sociale.
Costituzione
art. 23, art. 41, art. 53
I riferimenti costituzionali sono utilizzati dai ricorrenti per eccepire violazione del principio di riserva di legge o doppia imposizione; la Corte ritiene le eccezioni generiche e infondate nel contesto del caso.
L. n. 88/2009, art. 24, comma 5
Riferimento legislativo che ha reintrodotto, con efficacia retroattiva per il caso, la presunzione semplice in materia di corrispondenza prezzo/valore; la Corte lo menziona nel quadro giurisprudenziale applicabile.
D.L. n. 223/2006, art. 35 (conv. L. n. 248/2006)
Norma che aveva introdotto e poi modificato la disciplina sulle presunzioni in materia di valori immobiliari; richiamata nel contesto della valutazione dei valori OMI e del regime probatorio.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Norma che disciplina la possibilità per l'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; rilevante per la questione sulla tempestività della notificazione del controricorso.
Massime di principio
- In contenziosi tributari su maggiori ricavi da cessioni immobiliari il giudice può reggere l'accertamento anche su un unico elemento probatorio purché sia dotato dei requisiti di gravità e precisione; tale elemento può essere integrato da altri indizi.
- Dichiarazioni di terzi (es. acquirenti) che riconoscono pagamenti superiori al rogito, unitamente a documentazione extracontabile e dati informatici, possono costituire prova presuntiva valida di ricavi omessi se valutate complessivamente.
- I valori OMI, da soli, non sono generalmente sufficienti a sostituire una stima del valore normale dell'immobile; tuttavia possono contribuire come elemento integrativo della valutazione probatoria.
- Per società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione agli soci di utili extracontabili; il socio può esimersi provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti o dimostrando la propria estraneità alla gestione.
- L'art. 47 TUIR (regime di tassazione degli utili distribuiti) non si applica agli utili non contabilizzati e non dichiarati ('in nero'), pertanto non opera la mitigazione volta a evitare una doppia imposizione per utili mai dichiarati dalla società.
- La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito deve dimostrare l'assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione; il mero diverso apprezzamento dei fatti non è sufficiente in Cassazione.
- Decisioni di merito relative a un diverso periodo d'imposta non vincolano automaticamente per anni successivi, salvo che il fatto accertato abbia carattere tendenzialmente permanente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 3036 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 22303 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 22304 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 22305 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2021Sentenza del 05/08/2021 n. 22306 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →