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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10058/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo richiesto presso l'agente della riscossione per verificare l'esistenza di pretese previdenziali a suo carico, contestando: a) per alcuni atti presupposti, la decadenza del potere di iscrizione a ruolo perché il ruolo sarebbe stato reso esecutivo oltre il termine di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 46/1999; b) per tutti gli atti presupposti, il vizio di notifica per mancata produzione delle relate di notifica. In cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito non aveva dato rilievo al disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni e che l'errore si era propagato in appello; 2) violazione dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 per inesistenza delle notifiche via PEC effettuate con indirizzi non risultanti da pubblici elenchi; 3) nullità della sentenza per l'inesistenza delle notifiche PEC degli enti convenuti, perché provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, fondata sulla tardività del disconoscimento e sulla novità, in appello, del disconoscimento specifico della sottoscrizione e delle ulteriori questioni. Ha ritenuto inammissibili, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la statuizione della Corte d'appello secondo cui le eccezioni relative all'estratto INI-PEC e alla carenza di firma digitale erano nuove e quindi inammissibili, oltre che perché la piena conoscenza degli atti risultava comunque dall'istanza di rateizzazione. La Corte ha anche richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, della carenza di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo i casi espressamente previsti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di INPS e INAIL ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 46/1999

    termine rilevante per la decadenza dall'iscrizione a ruolo delle pretese previdenziali, invocato dal ricorrente

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    disciplinano il disconoscimento delle scritture private e delle sottoscrizioni; la Corte rileva che il motivo non si confrontava con la tardività del disconoscimento accertata in merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità processuale

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    richiamato per contestare la validità delle notifiche via PEC eseguite con indirizzi non risultanti da pubblici elenchi

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposto per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    richiamata per affermare la carenza di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo i casi espressamente previsti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non contesta specificamente la statuizione decisiva posta a base del rigetto in appello.
  • Il disconoscimento delle scritture o delle sottoscrizioni deve essere tempestivo; se il giudice di merito accerta la tardività del disconoscimento, la censura che presuppone un diverso regime è inammissibile se non aggredisce tale statuizione.
  • Le eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello sono inammissibili e non possono essere utilmente fatte valere in cassazione se il giudice di merito le ha dichiarate tali.
  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è mancante salvo i casi espressamente previsti dall'ordinamento; la presenza di una piena conoscenza degli atti presupposti può comunque escludere l'utilità concreta della contestazione.
  • Quando la conoscenza degli atti impositivi risulti da comportamenti incompatibili con la loro ignoranza, come la richiesta di rateizzazione, la contestazione del difetto di notifica può essere ritenuta infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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