Cassazione Penale, Sentenza n. 37169/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato e la restituzione in termini per proporre appello. La Corte di Appello aveva respinto la richiesta di rescissione perché la domanda non era corredata da procura speciale specifica; aveva inoltre respinto l'istanza di restituzione in termini sia come tardiva ai sensi dell'art. 175, comma 1 c.p.p., sia come infondata ai sensi dell'art. 175, comma 2 c.p.p., ritenendo non provata la incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo. Il ricorrente deduceva in Cassazione che non aveva effettiva conoscenza del procedimento (in ragione di un arresto e della rinuncia del precedente difensore) e che invece la procura speciale era stata depositata presso il tribunale di Ferrara.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata conoscenza della pendenza: il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato al ricorrente, sicché vigeva la conoscenza effettiva del procedimento; ostacoli sopravvenuti non sostituiscono l'obbligo di eccepire la mancata conoscenza nel corso del processo. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla procura speciale, constatando che la procura prodotta non conteneva il mandato specifico ai sensi dell'art. 122 c.p.p. per chiedere la rescissione del giudicato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la restituzione in termini sia soggetta a termini rigorosi: l'istanza è stata considerata tardiva ai sensi del comma 1 e infondata ai sensi del comma 2 perché non è stata dimostrata la incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo.
art. 122 cod. proc. pen.
Per proporre la rescissione del giudicato è necessaria una procura speciale con il mandato specifico; l'assenza di tale specificazione rende inammissibile o infondata la domanda.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procura speciale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita produzione della procura quando manca il chiaro mandato a proporre la rescissione del giudicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Principio interpretativo richiamato: la 'conoscenza' della pendenza si valuta rispetto all'effettività della comunicazione formale (vocatio in ius); non è sufficiente la mera conoscenza di atti non formali e gli impedimenti sopravvenuti non giustificano la mancata partecipazione se non tempestivamente eccepiti.
Massime di principio
- La conoscenza della pendenza del processo si basa sulla regolare notifica dell'atto formale di vocatio in ius (es. decreto di citazione a giudizio): una notifica valida fa venir meno la possibilità di ottenere la restituzione in termini per mancata conoscenza, salvo prova puntuale di incolpevolezza.
- Eventuali impedimenti sopravvenuti alla partecipazione (arresti, cambi difensore, ecc.) non sostituiscono l'obbligo di eccepire tempestivamente la mancata conoscenza durante il processo; la loro mera esistenza non basta a fondare la restituzione in termini.
- Per proporre istanze eccezionali relative al giudicato (es. rescissione del giudicato) è necessaria una procura speciale con mandato espresso per quell'atto (art. 122 c.p.p.): senza tale specifica la domanda può essere respinta per carenza di rappresentanza/mando.
- Le richieste di restituzione in termini e simili rimangono soggette a rigidi controlli di ammissibilità e di prova dell'incolpevolezza; è essenziale documentare tempestivamente e chiaramente qualsiasi impedimento.
- In caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare costo/beneficio prima di proseguire con impugnazioni manifestamente infondate.
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