Sentenza n. 16700/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento- previa tutela cautelare – del diniego del visto per ricongiungimento familiare - notificato il 2/6/2025 - nonché per il risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito del MAECI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata produzione, nel termine assegnato, della procura speciale alle liti munita di legalizzazione, richiamando quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 2 ottobre 2025. La pronuncia è in rito e non contiene una decisione nel merito sulla legittimità del diniego né sulla domanda risarcitoria. Spese compensate.
Atto impugnato: diniego del visto per ricongiungimento familiare, notificato il 2 giugno 2025; era inoltre richiesto il risarcimento del danno asseritamente cagionato dal comportamento del MAECI
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per ricongiungimento familiare e ha chiesto il risarcimento del danno. Con ordinanza n. 21744 del 3 dicembre 2025 il TAR le aveva ordinato di depositare entro il termine indicato una procura speciale alle liti munita della prescritta legalizzazione. La ricorrente non ha adempiuto a tale ordine. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il diniego.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale presupposto per oscurare le generalità della parte.
Massime di principio
- La mancata produzione, entro il termine assegnato dal giudice, della procura speciale alle liti munita della prescritta legalizzazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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