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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11122/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2011, gli venivano contestate, unitamente ad altro soggetto, operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate a frodi IVA, legate a acquisti di cuccioli di cane formalmente effettuati tramite una società interposta e poi ribaltati su altra società della quale il ricorrente era stato amministratore o amministratore di fatto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) nullità della sentenza e dell'atto impositivo per motivazione apparente, asserito richiamo integrale del PVC e violazione delle norme sulla motivazione degli atti e dei principi costituzionali; 2) omessa pronuncia, ultrapetizione/extrapetizione e violazione della disciplina del processo tributario, per non avere la CTR esaminato specifiche doglianze su mancata convocazione in verifica, mancata notifica del PVC, ruolo ascritto al ricorrente, vizi di notifica, carenza motivazionale e mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; 3) violazione del termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e dei principi del giusto procedimento. L'Agenzia ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine semestrale di impugnazione, anche considerando le sospensioni normative invocate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle entrate sulla tardività del ricorso. Ha ricostruito i termini di impugnazione dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle controversie e della sospensione feriale, e ha concluso che il termine ultimo era comunque scaduto prima della proposizione del ricorso. Ha escluso l'applicabilità della sospensione emergenziale Covid-19, perché il relativo periodo era successivo alla scadenza già maturata. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Nel dispositivo, tuttavia, è riportata la formula "rigetta il ricorso", con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura perché assorbe tutto nella tardività del ricorso.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte non decide nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'atto impositivo; non esaminato nel merito per tardività.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia/extrapetizione; la censura non viene scrutinata nel merito per tardività dell'impugnazione.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; non esaminato nel merito.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per il termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC; la Corte non affronta il merito della censura perché dichiara il ricorso tardivo.

  • art. 6, comma 11, D.L. 119/2018

    usato per calcolare la sospensione dei termini connessa alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • D.L. 23/2020

    considerato ai fini dell'eccezione di tardività; la sospensione Covid-19 è ritenuta irrilevante perché intervenuta dopo la scadenza del termine utile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione proposta oltre il termine legale è inammissibile; il giudice deve verificare d'ufficio la tempestività del ricorso anche a fronte di censure potenzialmente rilevanti nel merito.
  • Nel calcolo del termine per proporre ricorso devono essere considerati solo i periodi di sospensione effettivamente incidenti sulla scadenza: una sospensione successiva alla maturazione del termine non può riaprire un termine già spirato.
  • La sospensione dei termini prevista per l'emergenza sanitaria non è utilizzabile se, al momento della sua decorrenza, il termine di impugnazione era già definitivamente scaduto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito relative alla motivazione dell'avviso, al contraddittorio endoprocedimentale e alle nullità processuali restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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