Sentenza n. 1707/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.192/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.000 euro riferito agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, l'applicazione di una penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il potere di agire per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Sono state esaminate anche la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio, la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio mediante rinnovazione e la concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non consentiva di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della controversia, l'autorità giudiziaria adita e il giudicato da eseguire. Il Collegio ha escluso che la mera estrazione e il deposito telematico della copia informatica della procura cartacea, unitamente al ricorso nativo digitale, consentissero di equipararla a una procura apposta in calce al ricorso: tale modalità non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto rappresentativo né l'anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione prevista per la procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso non è stata quindi estesa alla procura cartacea separata allegata telematicamente. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva quindi rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale; la procura deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare il giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non era presente alla camera di consiglio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia e non dimostra, da sola, l'anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica, che giustifica la necessità di una procura speciale adeguatamente riferita alla controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la specifica disciplina del processo amministrativo in materia di procura speciale quale requisito di ammissibilità.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza non è stata applicata, poiché nel processo amministrativo l'esistenza della procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 99 c.p.a.
Richiamato attraverso il principio vincolante dell'Adunanza plenaria sulla necessaria anteriorità o contestualità della procura speciale rispetto alla redazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, secondo il caso, l'autorità giudiziaria adita e il provvedimento o giudicato oggetto dell'impugnazione o dell'ottemperanza; una procura separata e meramente generica non soddisfa tale requisito.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso: non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La procura cartacea separata, successivamente digitalizzata e allegata telematicamente a un ricorso nativo digitale, non diviene valida per il solo fatto di essere depositata unitamente al ricorso; la procura deve comunque contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia e la modalità di allegazione non dimostra necessariamente l'anteriorità del conferimento rispetto alla redazione del ricorso.
- L'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della sua proposizione; il vizio non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva.
- L'errore scusabile è concedibile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando, pur in presenza di orientamenti divergenti, esisteva un indirizzo interpretativo che consentiva di adottare una condotta processuale prudente.
- Quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, la sua assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., purché la questione sia emersa in udienza e non dopo il passaggio in decisione.
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