Sentenza n. 519/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co.1 let. f) L. 91/1992, all'esito del procedimento contraddistinto dal n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per precedenti penali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il Ministero avrebbe fondato il rigetto su un automatismo derivante da un precedente penale, senza considerare il suo radicamento in Italia e quello dei familiari, e avrebbe inoltre erroneamente qualificato il precedente come sentenza di applicazione della pena su richiesta, anziché come decreto penale di condanna. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per residenza ultradecennale non costituisce un diritto automatico, poiché il requisito della residenza è solo una condizione per presentare la domanda e l'Amministrazione deve svolgere una valutazione ampiamente discrezionale sull'integrazione sociale, sulle condizioni lavorative, economiche e familiari e sull'irreprensibilità della condotta. Il precedente penale può assumere rilievo quale indice di inaffidabilità, di mancata integrazione e di personalità del richiedente, anche con riguardo alle regole generali di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e formale e riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto il Ministero aveva compiuto un'autonoma valutazione del fatto e ne aveva esplicitato la rilevanza ostativa, sicché non è stato ravvisato alcun automatismo illegittimo, né difetto di motivazione o istruttoria. La successiva estinzione del reato non elimina automaticamente la rilevanza amministrativa del fatto, valutabile come elemento sintomatico dell'integrazione sociale, della personalità e dell'affidabilità del richiedente. Gli elementi sopravvenuti potranno essere fatti valere mediante una nuova domanda, reiterabile anche dopo un anno dal diniego. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e per il mancato deposito di una memoria difensiva da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni
La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione collegata al provvedimento impugnato.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, poiché il Ministero ha indicato il precedente penale e ne ha spiegato la rilevanza quale indice di inaffidabilità e mancata integrazione.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 445, comma 2, c.p.p.
La successiva estinzione del reato non determina automaticamente il venir meno della rilevanza amministrativa del fatto valutato nel procedimento di cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale non costituisce un diritto automatico: la residenza legale è soltanto uno dei presupposti per la presentazione della domanda e l'Amministrazione deve valutare discrezionalmente l'integrazione sociale, le condizioni personali e l'irreprensibilità della condotta del richiedente.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, un precedente penale può essere valutato non solo per la sua rilevanza strettamente penale, ma anche quale elemento sintomatico dell'affidabilità, della personalità e del grado di integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale relativa alla concessione della cittadinanza è estrinseco e formale: riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza consentire una sostituzione nel merito della valutazione amministrativa.
- La successiva estinzione del reato non supera automaticamente la rilevanza amministrativa del fatto storico posto a fondamento del diniego di cittadinanza; tale fatto può continuare a essere considerato ai fini della valutazione dell'integrazione sociale, della personalità e dell'affidabilità del richiedente.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata sulla base dei requisiti e degli elementi ostativi esistenti al momento della decisione amministrativa; gli elementi sopravvenuti possono essere valorizzati mediante la presentazione di una nuova domanda.
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