Cassazione Penale, Sentenza n. 45731/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la genericità e l'indeterminatezza del capo d'imputazione, con particolare riferimento alla contestazione dell'aggravante (segnalata come "f"), lamentando che tale aggravante fosse indicata soltanto con riferimento normativo senza alcuna specificazione sulle modalità dell'allacciamento abusivo e sul conseguente danneggiamento della rete elettrica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la genericità formale del capo d'imputazione non comportasse la nullità assoluta poiché, dalla complessiva attività istruttoria (sentenza di primo grado), l'addebito era stato adeguatamente specificato: si era contestato un allaccio diretto alla rete Enel mediante cavo bipolare in rame da 6 mm collegato con morsetti in una cassa di derivazione sul muro di cinta esterno. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il furto di energia realizzato con allaccio diretto integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, in quanto richiede comunque un danneggiamento marginale dei fili conduttori. La Corte ha anche osservato che la nullità per insufficiente determinazione del fatto è una nullità relativa (art. 181 c.p.p.) e, quindi, deve essere eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; nel caso di specie non risultava tempestiva eccezione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 2
La Corte ha interpretato che l'aggravante prevista dal n. 2 si applica al furto di energia quando la sottrazione avviene mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, poiché tale modalità comporta comunque un marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.
art. 178 c.p.p.
Richiamata dalla Corte per distinguere le nullità di ordine generale: la sentenza sottolinea che l'insufficiente determinazione del fatto contestato non equivale automaticamente a una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
art. 181 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che la nullità per insufficiente determinazione del capo d'imputazione rientri tra le nullità relative previste dall'art. 181 c.p.p., pertanto non rilevabile d'ufficio e soggetta a decadenza se non eccepita nei termini.
art. 491 c.p.p.
Secondo la Corte, l'eccezione di nullità relativa deve essere sollevata entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p.; la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita del diritto di far valere la nullità.
Massime di principio
- La genericità formale del capo d'imputazione non determina automaticamente la nullità assoluta: va valutata la complessiva attività istruttoria e se l'imputato sia stato effettivamente messo in condizione di conoscere l'addebito e difendersi.
- Quando il furto di energia elettrica avviene mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 è applicabile, poiché l'allaccio comporta comunque un danneggiamento anche marginale dei conduttori.
- La nullità per insufficiente determinazione del fatto è in generale una nullità relativa (art. 181 c.p.p.) e non può essere rilevata d'ufficio: deve essere eccepita tempestivamente, secondo i termini previsti dall'art. 491 c.p.p., pena la decadenza.
- In sede di impugnazione la valutazione della validità del capo d'imputazione richiede l'esame dell'intero materiale istruttorio: dettagli emersi durante le indagini o il dibattimento possono sanare una formulazione inizialmente generica.
- Per la difesa è strategico sollevare immediatamente, nei termini processuali, eccezioni di nullità relative; la mancata tempestiva eccezione comporta il rischio di inammissibilità delle doglianze successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →