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Sentenza

Sentenza n. 5609/2026 - Napoli, Sezione 8

per l' esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2079/2025, emessa in data 17.03.2025, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202601194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2079/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2079/2025, passata in giudicato il 9 ottobre 2025, che le aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto nonostante la notificazione del titolo il 10 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice ordinario è suscettibile di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.; ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, gli ha ordinato di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Se è ormai decorso il termine di due anni previsto dal giudice del lavoro per fruire del beneficio, il Ministero deve erogarne il controvalore pecuniario, pari a 1.500 euro, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso, con facoltà di delega; dovrà predisporre gli stanziamenti eventualmente mancanti e svolgere le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, senza che la carenza di fondi o di cassa possa impedire l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine relativo al rito camerale applicabile all'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    La decorrenza infruttuosa dei 120 giorni dalla notificazione del titolo consente di ritenere superato il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato in data 16.2.2026 e depositato in data 23.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 3 anni scolastici, (anni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022) per un totale di € 1.500,00.

    La disposizione costituisce la base del beneficio economico annuo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per tre anni scolastici.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Se, per effetto del ritardo imputabile all'amministrazione, è decorso il termine previsto dal giudicato per fruire di un beneficio pecuniario in forma specifica, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore in denaro, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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