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Parere

Parere n. 1818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale del 1° ottobre 2024, relativamente alla parte nella quale è stata definita la decorrenza amministrativa dell’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Aeronautica Militare; b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto dirigenziale del 1° ottobre 2024, limitatamente alla decorrenza amministrativa dell’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica Militare.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente contesta che l’immissione a pieno titolo nel ruolo VSP sia stata attribuita, sul piano amministrativo, dal 15 novembre 2023, data della ripresa effettiva del servizio, anziché dal 30 luglio 2021, data di approvazione della graduatoria e di decorrenza amministrativa riconosciuta agli altri vincitori del medesimo blocco VSP4. In subordine, domanda la decorrenza economica dal 13 gennaio 2022, data di pubblicazione dell’ordinanza cautelare del TAR che aveva disposto il temporaneo impiego in mansioni compatibili, oltre al pagamento delle retribuzioni, delle indennità e degli emolumenti contributivi e previdenziali per il periodo rivendicato, con interessi e rivalutazione. Deduce violazione della circolare del 28 settembre 2020, del d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità, assumendo che il ricorso persegua una finalità pecuniaria o risarcitoria, e ne contesta comunque la fondatezza. Il Collegio non decide tali questioni e richiede chiarimenti, in particolare sulle ragioni della data del 15 novembre 2023 e sulla natura della posizione del ricorrente tra esclusione e riassunzione: ripristino del precedente rapporto oppure costituzione di un nuovo rapporto d’impiego.

Il parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione e lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito, compresa l’eccezione ministeriale di inammissibilità e la domanda sulle decorrenze amministrativa ed economica. Dispone che il Ministero della difesa trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa che illustri le ragioni di fatto e di diritto per cui la riassunzione in forza è stata fissata al 15 novembre 2023 anziché al 30 luglio 2021 o a una data successiva all’ordinanza cautelare del 13 gennaio 2022; la relazione dovrà inoltre chiarire quale posizione giuridica avesse il ricorrente dal momento dell’esclusione alla riassunzione e se quest’ultima abbia comportato la costituzione di un nuovo rapporto o il ripristino di quello già esistente. La relazione dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, assegnandogli almeno 20 giorni per eventuali osservazioni, che saranno trasmesse insieme alla relazione.

Osservazioni

Decorrenza amministrativa della riassunzione in forza

Il Ministero deve illustrare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto a fissare la riassunzione in forza al 15 novembre 2023, anziché alla decorrenza riconosciuta agli altri vincitori del blocco VSP4 (30 luglio 2021) o a una data successiva all’ordinanza cautelare del TAR pubblicata il 13 gennaio 2022, che aveva disposto il temporaneo impiego del ricorrente in mansioni compatibili.

Posizione giuridica tra esclusione e riassunzione

Il Ministero deve chiarire quale fosse la posizione giuridica del ricorrente nel periodo compreso tra l’esclusione e la riassunzione in forza, precisando se si sia verificata una nuova costituzione del rapporto di impiego oppure il ripristino di un rapporto già esistente.

Integrazione istruttoria e contraddittorio

La relazione integrativa deve pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e deve essere previamente partecipata al ricorrente, al quale va assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Avverso il provvedimento con cui è stata disposta la riforma per inidoneità al servizio militare incondizionato ed il provvedimento di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. t), d.lgs. n. 66/2010, a seguito del quale è stato collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070, d.lgs. n. 66/2010, a decorrere dal 19 novembre 2020, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi il T.A.R. -OMISSIS- che si è pronunciato con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarando illegittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.

    Il parere ricostruisce l’applicazione delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare nel contenzioso antecedente: il proscioglimento e il collocamento in congedo assoluto erano stati dichiarati illegittimi dal TAR. In questa fase interlocutoria, tuttavia, la Sezione non definisce gli effetti di tali statuizioni sulla decorrenza amministrativa o economica dell’immissione in ruolo.

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 582, comma 1, lett. D, punto 1

    Successivamente partecipava al concorso per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) delle Forze Armate per il 2020 ma, in data 19 novembre 2020, la Commissione dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Milano lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio militare, ai sensi dell’art. 582, comma 1, lett. D, punto 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, da collocarsi in congedo assoluto.

    Il parere riferisce che la valutazione di permanente non idoneità fu adottata richiamando questa disposizione. Non ne svolge un’autonoma interpretazione, poiché l’esame è sospeso in attesa dell’integrazione istruttoria.

  • d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue

    []

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 1 e 4

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il richiamo al regolamento europeo concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l’ordine di oscuramento in caso di diffusione del parere.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-septies

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, è richiamata insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati per giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando il Consiglio di Stato ritiene che un ricorso straordinario non sia maturo per la decisione perché mancano chiarimenti su elementi fattuali e giuridici decisivi, può disporre un’integrazione istruttoria e lasciare impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • Nell’integrazione istruttoria disposta in sede consultiva, il Ministero deve fornire i chiarimenti richiesti entro il termine assegnato e la relazione deve essere comunicata al ricorrente, garantendogli un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni.

Decorrenza dell’immissione nel ruolo VSP dell’Aeronautica Militare

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il decreto dirigenziale del 1° ottobre 2024, limitatamente alla decorrenza amministrativa dell’immissione di un aviere capo nel ruolo dei volontari in servizio permanente. La Sezione non decide il ricorso e dispone un supplemento istruttorio a carico del Ministero della difesa.

Vicenda e contenzioso precedente

Il ricorrente, già volontario in ferma prefissata, partecipò al concorso per l’immissione nei ruoli VSP per il 2020. Dopo una diagnosi di linfoma di Hodgkin, il 19 novembre 2020 fu giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto. Il successivo proscioglimento dalla ferma e l’esclusione dal concorso VSP furono contestati davanti al TAR. Le sentenze del TAR dichiararono illegittimi i provvedimenti rilevanti; gli appelli proposti dall’Amministrazione furono respinti dal Consiglio di Stato. In esecuzione di tali pronunce, il 17 settembre 2024 l’Amministrazione lo riammesse definitivamente alla prima rafferma biennale e, con decreto del 1° ottobre 2024, lo immise nel ruolo VSP con decorrenza giuridica dal 28 settembre 2020 e decorrenza amministrativa dal 15 novembre 2023.

Domande e motivi del ricorso

Il ricorrente chiede che la decorrenza amministrativa sia fissata al 30 luglio 2021, data di approvazione della graduatoria e riconosciuta agli altri vincitori del medesimo blocco VSP4, anziché al 15 novembre 2023, data della ripresa effettiva del servizio. Deduce violazione della circolare del 28 settembre 2020, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 97 Cost., oltre a plurimi profili di eccesso di potere. Chiede inoltre il pagamento degli emolumenti stipendiali, delle indennità e degli importi contributivi e previdenziali relativi al periodo dal 30 luglio 2021 al 15 novembre 2023, con interessi e rivalutazione; in subordine, domanda la decorrenza economica dal 13 gennaio 2022, quando il TAR aveva disposto il temporaneo impiego in mansioni compatibili. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità per la natura pecuniaria o risarcitoria della pretesa e, in ogni caso, ne contesta la fondatezza.

Ragioni dell’interlocutorio

La Sezione ritiene che gli atti non consentano ancora di decidere e lascia impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Chiede al Ministero di spiegare perché la riassunzione in forza sia stata fissata al 15 novembre 2023, anziché al 30 luglio 2021 o a una data successiva all’ordinanza cautelare del 13 gennaio 2022. Richiede inoltre di chiarire la posizione giuridica del ricorrente tra l’esclusione e la riassunzione, precisando se sia stato ripristinato un rapporto di impiego preesistente oppure costituito un nuovo rapporto.

Incombenti e conclusione

Il Ministero deve trasmettere la relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione deve essere previamente comunicata al ricorrente, che dispone di almeno 20 giorni per presentare osservazioni; queste dovranno accompagnare la trasmissione al Consiglio di Stato. Non sono decisi né l’eccezione di inammissibilità né i motivi di merito o le domande economiche. In caso di diffusione, il parere dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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